Prima di spiegarti in maniera dettagliata cosa può e non può portare via il debitore dalla casa all’asta ecco un utile elenco:
Cosa può portare via il debitore dalla casa all’asta?
- L’arredamento
- i mobili
- i suppellettili
- elettrodomestici
- divani
- letto
- tende e tutto ciò che è di arredo
Cosa NON può portare via il debitore dalla casa all’asta?
- Le porte
- le porte interne
- le mattonelle
- la caldaia
- tendaggi fissati
- termosifoni
- eventuale sistema di allarme
- antenna parabolica etc.
Oggi affronteremo una questione abbastanza particolare e di assoluto rilievo che interessa soprattutto la figura dell’aggiudicatario.
Infatti, andremo a chiarire:
- quali sono i beni che possono essere portati via al momento in cui si rilascia l’immobile aggiudicato
- quali sono i beni che NON possono essere portati via
- chi deve portare via le cose del debitore se questo non lo fa
Prima di entrare nel dettaglio, chiariamo come soltanto i beni che sono espressamente indicati nell’atto di pignoramento possono essere messi all’asta.
Inoltre va ricordato come l’atto di pignoramento concerne anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti dell’immobile (EX. Pignoramento si estende al terreno su cui la casa pignorata è stata costruita).
Se ti interessa l’argomento delle aste immobiliari, ti consiglio il nostro super manuale “I segreti delle aste immobiliari“ dove scoprirai tutto, anche quello che non ti aspetti, sulle aste giudiziarie.
Cosa NON può portare via il debitore dalla casa all’asta?
Per rispondere a tale domanda è necessario fare menzione del contributo offerto dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n.23754/2007 che ha esplicitato il divieto per l’esecutato di portare via:
- Le porte
- le porte interne
- le mattonelle
- la caldaia
- tendaggi fissati
- termosifoni (per un approfondimento clicca qui)
- eventuale sistema di allarme
- antenna parabolica etc.
- ovvero beni che sono considerati a tutti gli effetti pertinenti all’immobile e la cui proprietà spetta all’aggiudicatario.
I giudici della Cassazione hanno argomentato sulla base dell’Articolo 2912 cc arrivando a sostenere come questi beni “concorrono a definire il valore economico del bene esecutato” ed in tale nozione rientrano tanto “le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”
Cosa può portare via il debitore dalla casa all’asta?
Dalla nostra analisi consegue che tutte le cose non citate nel precedente elenco e che non sono unite da “unione” materiale con l’immobile possono essere portate via dalla casa all’asta.
E’ piuttosto complicato fare un elenco delle cose che il debitore può portare via dalla casa all’asta in quanto sono “tutte le altre”.
A titolo esemplificativo possiamo dire:
- L’arredamento
- i mobili
- i suppellettili
- elettrodomestici
- divani
- letto
- tende e tutto ciò che è di arredo
Queste cose infatti non sono oggetto di pignoramento e pertanto non possono essere trasferite con la vendita all’asta e restano del debitore.
Chi deve portare via i mobili lasciati in casa dal debitore?
A seguito del pignoramento sull’immobile del debitore esecutato, questo può portare via gli arredi e i suppellettili che non costituiscono di norma pertinenze dell’immobile e non sono ricompresi nel pignoramento immobiliare.
Il trasloco dell’abitazione dall’arredamento ivi presente, se non vi provvede il debitore, è a carico della procedura esecutiva e ciò sta a significare che le spese per portare via l’arredamento rimasto non saranno versate né dal debitore esecutato né dall’aggiudicatario che è divenuto proprietario del bene.
Per approfondire ti consiglio la lettura del nostro articolo in cui parliamo del trasloco della casa all’asta.
E’ bene in questa sede però ribadire che, per evitare che il debitore porti via piu di quello che deve, nonché per velocizzare la liberazione della casa all’asta è altamente opportuno nominare un avvocato esperto in diritto delle aste nonché sottoscrivere una polizza assicurativa per le aste.
casa venduta all’asta cosa posso portare via?
In definitiva puoi portare via dalla casa venduta all’asta tutto tranne gli oggetti poc’anzi indicati.
Attenzione però perché nel dubbio, al fine di evitare fraintendimenti, è probabilmente il caso di sentire il custode giudiziario per comprendere se quel dato bene è trasportabile.
Cosa è il pignoramento immobiliare?
Esso rappresenta una forma di esecuzione forzata che ha l’obiettivo di garantire la soddisfazione dei creditori in modo equivalente a quella che si avrebbe dall’adempimento spontaneo da parte del soggetto obbligato.
Attraverso il pignoramento i beni del debitore vengono coattivamente sottratti con lo scopo di convertirli in una somma di denaro che possa consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Nel nostro settore siamo interessati al pignoramento immobiliare che ha ad oggetto beni immobili e che costituisce l’atto con il quale viene introdotta una procedura di esecuzione forzata.
La disciplina di riferimento per il pignoramento immobiliare è presente nel Libro III del codice di procedura civile e le norme principali sono:
474 a 512 cpc – Principi generali dell’esecuzione forzata;
555 a 598 cpc – Disciplina specifica del pignoramento immobiliare:
Nb. La normativa suddetta ha subito delle modifiche piuttosto recenti a seguito dell’entrata in vigore della L.n.12/2019.
In breve, al fine di dare luogo ad un pignoramento immobiliare è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo come: sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo od una cambiale con la quale sia possibile rendere nota l’esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
Proprio l’Articolo 555 cpc al primo comma contiene un’indicazione essenziale ai fini dell’approfondimento odierno: “Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492” à Dall’interpretazione acontrario dell’ultima parte della disposizione è possibile desumere come tutti i beni che non vengono sottoposti a pignoramento sono liberi dalla procedura esecutiva e pertanto potranno essere portati via dal debitore esecutato al momento del rilascio dell’abitazione all’aggiudicatario.
Quali sono gli effetti di un pignoramento immobiliare?
L’atto di pignoramento produce effetti esclusivamente con riguardo all’immobile che verrà poi venduto con procedura all’incanto.
Solitamente il creditore (Ex.Banca) sceglie i beni sui quali rivalersi ma quando ad essere oggetto di pignoramento è un’abitazione allora la vendita forzata si estenderà anche alle relative pertinenze come: cantina, soffitta, terrazzo e box per l’auto.
Nb. Quando è pignorata una casa singola allora sarà aggiudicato all’asta anche il terreno circostante all’edificio (Ex. Orto, giardino).
Le ipotesi predette costituiscono la regola che però può subire un’eccezione nel caso in cui le relative pertinenze dovessero presentare dei dati catastali (per ottenerli è necessario effettuare una visura catastale) differenti ed infatti ciò li renderebbe esclusi dal procedimento di vendita all’asta.
Qual è il rapporto tra il pignoramento immobiliare ed i beni mobili?
A differenza di quanto appena illustrato con riguardo alle pertinenze, il pignoramento immobiliare non si estende automaticamente ai beni mobili presenti all’interno dell’abitazione pignorata.
Ciò ci permette di comprendere come il debitore esecutato, al momento in cui rilascerà l’immobile al nuovo proprietario potrà portare via tutti i beni mobili presenti all’interno della casa.
Infatti, in assenza di uno specifico pignoramento mobiliare, i beni mobili anche quelli di valore continueranno ad appartenere al debitore.
Dato che il pignoramento immobiliare non è esteso ai beni mobili, il debitore potrà portare con sé: divano, tavolo della cucina, sedie, armadi, soprammobili, cucina ed i quadri.
Il debitore, salvo diversa disposizione all’atto del pignoramento immobiliare, continuerà a restare proprietario di tutti i beni che costituiscono l’arredamento dell’abitazione espropriata ed aggiudicata all’asta.
Esistono beni assolutamente impignorabili da parte del creditore?
La risposta è assolutamente positiva e l’indicazione normativa che funge da riferimento è quella di cui al 514 cpc rubricato, per l’appunto, cose assolutamente impignorabili il quale stabilisce che: “Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
Dott. Andrea Parascandolo
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