Eccoci qui, ti presento la nostra Guida per una super efficace 🚀🚀🚀 proposta di saldo e stralcio, più qualche esempio.
Se sei atterrato qui avrai capito bene che stiamo parlando di saldo e stralcio immobiliare, una particolare modalità di acquisto con cui puoi comprare una casa all’asta, senza passare dall’asta (e dunque con ENORME CONVENIENZA).
Anche se convenientissimo l’acquisto a saldo e stralcio non è privo di rischi, a tal proposito ti invito a leggere l’articolo sui rischi di acquisto di una casa a saldo e stralcio.
Perfetto, partiamo subito dalla cosa più importante un modello di proposta a saldo e stralcio.
Eccola: Proposta saldo e stralcio fac simile
N.B: Se sei un debitore esecutato sappi che il presente articolo è rivolto ad investitori immobiliari. Se hai bisogno di aiuto ti consiglio – caldamente – di rivolgerti allo Studio Legale d’Ambrosio Borselli (il miglior studio per la difesa del debitore esecutato).
Come inviare una proposta di saldo e stralcio immobiliare?
Siamo arrivati alla ciccia come direbbe qualcuno ossia a quella che è apparentemente la parte più importante del tutto: l’accordo con il creditore.
ps: se non sai come trovare i creditori clicca qui.
Prima di dirvi come trovare un accordo con il creditore voglio però spendere una parola sul reale interlocutore.
Che significa?
Significa che nel 99 percento delle operazioni di saldo e stralcio i vostri creditori saranno Banche e Finanziarie.
Queste banche quando vi appariranno negli atti processuali sembreranno piuttosto articolate.
Esempio:
Nel pignoramento è intervenuta la Banca Y non in proprio ma quale mandataria di Banca Z che è a sua volta cessionaria di Banca K, rappresentata dalla servicer Banca U qui rappresentata dalla Banca R.
So che sembra una follia ed in parte lo è.
Quello che voglio dirvi è che non dovete stalkerizzare in fila tutte le banche per trovare un accordo ma dovrete semplicemente chiedere all’avvocato dell’ultima banca menzionata (quello presente nel fascicolo) il contatto del Gestore della pratica, ossia la persona che sostanzialmente “veicola” le proposte e le trasmette a chi decide veramente.
In sostanza il primo punto per avviare una trattativa con un creditore è trovare i contatti del Gestore della Pratica ossia colui o colei che si occupa di gestire la posizione in sofferenza.
Questo sarà il vostro interlocutore e la persona che non solo riceverà le vostre offerte ma anche che vi contatterà (o che dovrete contattare) per avere aggiornamenti.
Penso che possiate immaginare che il Gestore, per quanto importante, abbia un ruolo marginale in quanto il suo incarico è quello di ricevere e trasmettere, alcune volte con una breve relazione, la vostra proposta.
Eppure il Gestore potrà consigliarvi, secondo le linee guide della banca in questione, come migliorarla e renderla più appetibile.
Ecco perché è fondamentale come figura nel corso di un’operazione.
Un buon gestore inoltre sarà utile anche perché vi aiuterà a “sistemare” tutti gli aspetti organizzativi dell’operazione oltre a stilare – insieme a voi – parte della delibera di accettazione della proposta transattiva.
Proposta di saldo e stralcio esempio + Schema per non Sbagliare
Andiamo con gradi.
Avete questo numero di telefono, che vi ha dato l’avvocato costituito per la Banca, ed il nome ed il cognome del gestore.
Fin qui tutto ok.
A questo punto quello che dovrete fare è contattare il Gestore e provare a spiegare la situazione (è fortemente probabile che sappia cosa sia un’operazione di saldo e stralcio quindi evitate di perdervi in spiegazioni palesi come un cliente che va davanti ad un camion di gelati chiedendo perché vuole un gelato).
Quello che interessa davvero al gestore è la vostra proposta di saldo e stralcio immobiliare.
La proposta di saldo e stralcio immobiliare si compone, secondo me, di 7 aspetti che vi elenco in basso:
- Prezzo ossia quanto offrire a saldo e stralcio
- Modalità di pagamento
- Tempo
- Modalità di esecuzione dell’accordo (vendita contestuale, vendita differita)
- Modalità di estinzione di eventuali ipoteche o gravami
- Gestione delle spese processuali eventualmente anticipate
- Modalità di deposito della rinuncia all’esecuzione
A questi sette aspetti ne aggiungo uno che per la sua “importanza” contrassegnerò con una stella.
⭐ Perché dovrebbe accettare la vostra proposta? (non valgono risposte banali).
Non è difficile ma non è nemmeno facile e proverò a spiegarvelo in maniera semplice, chiara e facilmente comprensibile.
Saldo e stralcio immobiliare: quanto offrire?
Nel disegnare un esempio di proposta a saldo e stralcio non possiamo che partire dal prezzo, ossia dal quanto offrire nel saldo e stralcio immobiliare.
L’offerta economica della proposta è certamente fondamentale e merita un po’ del nostro tempo.
Merita un po’ del nostro tempo perché non è sempre un calcolo facile, anche se alcune volte lo è.
Facciamo un esempio di offerta facile per capire quanto davvero offrire nel saldo e stralcio immobiliare.
Volete comprare una casa in pre-asta che viene posta in vendita al prezzo base di € 200.000 con offerta minima a 150.000.
Il credito che vanta il nostro interlocutore, unico creditore procedente, è di circa 60.000 euro oltre spese per un totale di circa 73.000 euro.
Ecco in questo caso offrire 73.000 euro o sostanzialmente tutto il credito è certamente semplicissimo.
Vediamo adesso quando la cosa si complica.
La cosa si complica quando il debito supera il valore dell’immobile.
Volete comprare una casa in pre-asta che viene posta in vendita al prezzo base di € 200.000 con offerta minima a 150.000.
Il credito che vanta il nostro interlocutore, unico creditore procedente, è di circa 300.000 euro oltre spese per un totale di circa 320.000 euro.
In questo caso il debito supera il valore dell’immobile e si pone dunque il problema di individuare il prezzo giusto da offrire.
Quest’analisi come comprenderete non può essere condotta se non unitamente ad un’analisi sul valore di mercato dell’immobile.
- Se l’immobile vale 400.000 euro allora anche offrirne al creditore 200.000 (intero prezzo base) potrebbe essere un’ottima idea.
- Se l’immobile vale 200.000 euro, certamente non mi spingerei oltre i 155.000 euro (di poco sopra l’offerta minima).
- Se l’immobile vale 130.000 euro allora probabilmente dovrete attendere il prossimo ribasso in quanto, personalmente, non mi è quasi mai accaduto che un creditore accettasse un’offerta inferiore all’offerta minima.
Come avrete compreso per quanto riguarda l’offerta per molte banche è fondamentale che non sia inferiore all’offerta minima.
Il range è dunque tra l’offerta minima ed il prezzo base asta, salvo rare eccezioni.
Credo che il discorso sia sostanzialmente intuitivo: se vi spingete sotto l’offerta minima allora la banca potrebbe voler “rischiare” un’asta deserta.
Ripeto: in alcune rare circostanze è possibile farsi accettare un’offerta che sia inferiore all’offerta minima ma ne parleremo in seguito e tuttavia, come ripeto, sono rare circostanze.
Per quanto mi riguarda già ottenere la nostra “villa” in pre – asta a 155.000 € se la valutazione di mercato è il doppio non sembra poco ( e non credo lo sia nemmeno per voi).
Diciamo che, ai nostri fini, prenderemo proprio questo valore come riferimento e simuleremo di voler acquistare questa carina villetta in pre-asta a 155.000 euro!
Proposta saldo e stralcio fac simile: come pagare il prezzo proposto?
Nel costruire un esempio di proposta a saldo e stralcio dobbiamo chiarire al nostro interlocutore come abbiamo intenzione di dare i soldi 💰 .
Questo discorso non potrebbe prescindere da una valutazione complessa sull’operazione ma sono contento di spiegarvi in minima parte come potrebbe andare.
- Ipotesi tutto e subito
Tutto e subito al momento del trasferimento della proprietà e dunque contestualmente al rogito.
E’ questa la modalità più frequente con cui viene pattuito il pagamento delle offerte a saldo e stralcio.
Ciò significa che, alla data in cui avverrà il trasferimento dal debitore al terzo acquirente, consegnerete ad un incaricato della banca o emetterete un bonifico alla banca della somma pattuita.
B. Versamento conto fiduciario del Notaio
In alcune operazioni potrebbe risultare conveniente che le somme transitino sul conto fiduciario del Notaio.
In che senso?
Nel senso che l’importo verrà bonificato al Notaio (su un conto dedicato) e solo dopo che il creditore avrà fatto la sua parte ossia avrà depositato la rinuncia all’esecuzione, il Notaio provvederà a bonificargli le somme.
Questa tipologia di versamento (che certamente tutela di più il terzo acquirente) ha una sua evidente logica.
Tuttavia in tante operazioni mi è capitato di procedere secondo il punto A (versamento al rogito) e non aver alcun problema.
Ovviamente è pur vero che una cosa è avere come interlocutore la banca BPER o la Amco S.p.a. (che di certo non ruberebbero i soldi senza depositare la rinuncia così esponendosi ad un salato risarcimento) altra cosa è avere un creditore privato che magari rispetto ad un eventuale causa risarcitoria risulterebbe incapiente.
Ad ogni modo faremo queste valutazioni a tempo debito.
Proposta saldo e stralcio a rate: Sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c.
In talune rare circostanze, il pagamento potrebbe essere dilazionato in 24 mesi.
Mi spiego.
Devi sapere che l’articolo 624 bis c.p.c. che disciplina la sospensione concordata tra le parti, consente al debitore e ai creditori di “sospendere” “bloccare” il pignoramento per un massimo di 24 mesi.
Dinnanzi a tale richiesta il Giudice, salvo rare eccezioni, non può fare null’altro che accoglierla.
Ora, questi 24 mesi potrebbero essere utilizzati da un terzo per finalizzare l’acquisto a saldo e stralcio, magari spalmato su più acconti (si tratterebbe di un saldo e stralcio a rate).
Possibile fare una proposta di saldo e stralcio a rate?
E’ ovvio che questo tipo di operazione presta il fianco ad una serie di rischi come, tra tutti, l’intervento di altri creditori titolati che potrebbero chiedere la prosecuzione della vendita e la revoca della sospensione concordata.
Tuttavia, è giusto che sappiate anche questo.
Quanto tempo prima dell’asta, va fatta la proposta a saldo e stralcio immobiliare?
Veniamo al tempo: in quanto tempo deve concludersi il tutto?
Innanzitutto voglio parlare del tempo della proposta e dei tempi di risposta delle banche.
Immaginate che il range temporale può andare dai 10 giorni ai 30 giorni.
Questo significa che se inviate una proposta ad una banca il 1° gennaio 2025, la banca potrebbe rispondervi di norma tra il 10 gennaio ed il 01 febbraio.
Ora non mancano circostanze che rendono questo percorso più lento, come la necessità di particolari verifiche.
Tenete a mente questi parametri.
Sono fondamentali per pianificare bene i tempi di un’operazione.
Tornando alla proposta, nella proposta dovrete comunicare in che tempo dovrà svolgersi il tutto.
Esempio:
La casa cui siete interessati va all’asta il 30 marzo, voi proponete il pagamento della somma entro il 29 marzo.
Capirete che in questo caso la Banca è costretta o a rifiutare la proposta o ad avvertirvi che potrebbero “non esserci i tempi tecnici” per il deposito della rinuncia all’esecuzione prima dell’asta.
Quello che vi sta dicendo, in sostanza, è:
“Guarda che se vuoi pagarmi, puoi farlo. Ma se ti aspetti che la tua operazione vada a buon fine e che il Giudice possa leggere e provvedere sulla mia rinuncia prima dell’asta sappi che probabilmente non sarà cosi”.
Cosa stiamo dicendo?
⚠️ Stiamo dicendo che sarebbe il caso di fissare i tempi entro cui l’operazione (pagamento/rogito) deve avvenire con il più possibile anticipo rispetto alla data dell’asta.⚠️
Questo per evitare che la nostra operazione entri in conflitto con i diritti di eventuali terzi offerenti.
Esempio di proposta a saldo e stralcio: Modalità di esecuzione dell’accordo (vendita contestuale, vendita differita)
Arriviamo pertanto alla modalità di esecuzione dell’accordo.
Parliamo di vendita contestuale.
Questo termine viene utilizzato per identificare quella vendita che avviene non solo tra il venditore debitore e l’acquirente terzo, ma anche alla presenza del creditore pignorante che, assistendo alla vendita e percependone il prezzo, contestualmente ad essa rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare.
Tratto distintivo peculiare, inoltre, della vendita contestuale è il fatto che essa avvenga in occasione di un’ udienza straordinaria fissata davanti al giudice dell’esecuzione.
Il giudice avrà il compito di ricevere la rinuncia del pignoramento (o le rinunce in caso di più creditori) e dichiarare, nella stessa mattinata (per intenderci), l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
La vendita contestuale, come si avrà compreso, è un’ operazione molto complessa che reca l’enorme vantaggio della rapidità: tutto avviene e si conclude in poche ore.
Il debitore vende la casa e il pignoramento viene estinto.
Vi è dunque, da un lato, una vendita e dall’ altro contestualmente, da parte del creditore, il deposito di una rinuncia agli atti del pignoramento.
Da qui il termine di vendita contestuale.
Con la vendita contestuale tutti realizzano il proprio obiettivo:
- Il debitore vende la proprietà dell’immobile e si libera dal debito;
- Il creditore intasca i soldi della vendita (o parte di essi);
- Il terzo acquirente acquista la proprietà dell’immobile in pre-asta;
Tutti vengono garantiti dal fatto che, contestualmente al pagamento e alla vendita, avvenga anche il deposito della rinuncia e l’emissione dell’ordinanza, da parte del giudice dell’esecuzione, che estingue il pignoramento immobiliare.
Come nasce la vendita contestuale?
In primo luogo è necessario che il debitore e il creditore raggiungano un accordo sul pagamento di quanto dovuto.
Ovviamente l’accordo raggiunto terrà necessariamente conto del fatto che la disponibilità economica per l’operazione proviene dalla vendita dell’immobile promessa ad un terzo.
Successivamente alla redazione dell’accordo, il debitore chiederà al giudice dell’esecuzione la fissazione di un’ udienza straordinaria.
Quest’ udienza straordinaria viene fissata, dal giudice dell’esecuzione, per consentire che nel corso della medesima avvenga la cd. ” vendita contestuale”.
All udienza straordinaria fissata in Tribunale si incontrano:
Il debitore, pronto a vendere il suo immobile all’acquirente
L’acquirente pronto ad acquistare la immobile pignorato pagando il prezzo (o parte di esso) al creditore procedente
Il creditore procedente pronto a rinunciare al pignoramento una volta ricevuto l’assegno/bonifico del pagamento
Il notaio che avrà il compito di siglare l’acquisto una volta avvenuto il pagamento nelle mani del creditore e depositata la rinuncia al pignoramento immobiliare.
Il giudice dell’esecuzione che, ricevuta la rinuncia del creditore procedente, dovrà dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare (sempre che riscontri la sussistenza di tutti i presupposti per l’estinzione).
Gli ausiliari del Giudice i cui compensi e le cui spese non siano stati ancora liquidati e corrisposti;
Come avviene la vendita contestuale?
L’acquirente pagherà al debitore che a sua volta pagherà, quanto pattuito, al creditore procedente.
Il creditore procedente depositerà la rinuncia al pignoramento immobiliare e pagherà, se necessario, gli ausiliari del giudice.
Il giudice dell’esecuzione, ricevuta la rinuncia (o le rinunce), dichiarerà, con ordinanza, l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Il notaio redigerà l’atto di compravendita immobiliare trasferendo la proprietà dell’immobile (non più pignorato) all’acquirente (raccogliendo dal creditore l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca se presente).
Saldo e stralcio immobiliare: qualcuno deve estinguere le ipoteche
Con l’accordo a saldo e stralcio è necessario prevedere la cancellazione delle eventuali ipoteche iscritte nonché, se dovesse capitare, degli altri gravami.
Questo perché non potete acquistare un immobile gravato da altrui ipoteche o formalità.
O meglio, potreste farlo ma sostanzialmente il vostro bene continuerà ad essere soggetto a queste restrizioni ed è quindi necessario liberarlo prima della vendita.
Rendiamola semplice con un esempio.
Sull’immobile oggetto del nostro interesse è trascritta un IPOTECA volontaria, iscritta dalla Banca che concesse, ai tempi, un mutuo fondiario.
Ora, se siamo effettivamente in presenza di un’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario, devi sapere che c’è una modalità particolarmente semplificata per la sua cancellazione.
In caso di ipoteca volontaria iscritta da un’ istituto di credito per un contratto di mutuo (le classiche ipoteche che troverai, in genere, in questo settore) devi sapere che il Creditore (la Banca) può chiederne la cancellazione gratuitamente, come previsto dal Decreto Bersani (L.n. 40 del 2.4.2007).
In questo caso, la Banca dovrà semplicemente effettuare una comunicazione all’Agenzia Delle Entrate competente che provvederà (nel giro di qualche mese) alla cancellazione totale dell’ipoteca.
Infatti, questa legge prevede, ai fini della cancellazione, la mera comunicazione da parte del creditore.
Si veda “Decreto legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
Articolo 40 bis – Cancellazione delle ipoteche per cui
- Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorche’ annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita.
- Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalita’ determinate dall’Agenzia del territorio.
- L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita’ previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
- Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
- Per gli atti previsti dal presente articolo non e’ necessaria l’autentica notarile.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.
Insomma se l’unica ipoteca che grava sul bene è quella di un creditore fondiario allora potrete, nell’accordo, imporre alla banca di impegnarsi a tale comunicazione in un tempo ragionevole successivo all’incasso.
Anche se l’immobile, in questo caso, verrebbe “temporaneamente” trasferito come gravato da tale ipoteca, non ritengo che il Notaio possa muovere contestazioni, a patto che il creditore, come anticipato, si impegni a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estinzione del debito e la necessità di provvedere alla cancellazione.
Questione diversa è se sono presenti ipoteche volontarie ordinarie e ipoteche giudiziali.
Tutti gli altri tipi d’ipoteca volontaria devono essere cancellati tramite atto notarile.
L’ipoteca giudiziale deve essere, invece, cancellata tramite atto notarile di consenso del creditore a rinunciare all’ipoteca a seguito dell’estinzione dell’obbligazione o sentenza del giudice.
Questo significa che un funzionario della Banca o altro rappresentate munito dei relativi poteri dovrà comparire dinnanzi al notaio per prestare consenso alla cancellazione dell’ipoteca (insomma, la situazione diviene un po’ più complessa).
Ancora tendenzialmente più complessa è la questione quando ad essere iscritta è un’ ipoteca iscritta a favore dell’agenzia delle entrate che, come noto, non è un creditore ordinario “con cui si può ragionare”.
Affronteremo però il discorso omni comprensivo relativo all’agenzia delle entrate in altro articolo.
Analoghe considerazioni di importante complessità vanno effettuate in caso di trascrizioni di domande pregiudizievoli.
Ad esempio potrebbe esserci trascritto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, una domanda di revocatoria della compravendita del bene, una domanda di annullamento della donazione effettuata.
Sarebbe veramente complesso spiegarvi come agire in questi casi ma vi “pre-annuncio” che è meglio approfondire la natura delle trascrizioni e se esse riproducano ancora un giudizio pendente e, comunque, di rivolgervi ad un esperto.
Esempio di proposta a saldo e stralcio: Gestione delle spese processuali
Soprattutto in relazione al creditore procedente (colui che ha introdotto e sta coltivando l’esecuzione) si pone il problema delle spese anticipate.
Devi infatti sapere che un pignoramento immobiliare ha un costo importante per chi lo introduce.
Una breve panoramica dei costi ti renderà l’idea più chiara.
- Notifica atto di precetto: 20/30 euro
- Notifica atto di pignoramento: 20/30 euro
- Trascrizione atto di pignoramento: 299 euro
- Iscrizione a ruolo: 278 (contributo unificato) + 27 marca da bollo
- Certificazione notarile: dai 500 ai 1000 euro
A queste somme si aggiungono i compensi degli ausiliari (Esperto, Custode e Delegato) i quali possono vantare dai 3.000 ai 6.000 euro ciascuno (anche di più in alcune procedure particolarmente “importanti” dal punto di vista economico) e le spese per le pubblicità (esempio: 100 euro per la pubblicazione sul PVP ed altri compensi per i siti aggiuntivi).
Insomma, è fondamentale tenere conto di queste spese nella contrattazione.
Anche se la lettura combinata dell’art. 632 e 310 c.p.c. rendono piuttosto chiaro che le spese, in caso di rinuncia, cedono a carico di chi ha rinunciato (nel nostro caso il creditore) è chiaro che il creditore potrebbe convenire con te un accordo diverso, per cui dovresti essere tu a fartene carico.
In sostanza, in assenza di ogni previsione contrattuale, è il creditore a doversene fare carico.
Se doveste pattuire che le spese d’esecuzione cedano a carico dell’acquirente allora tieni conto di questo elenco.
Ad ogni modo ritengo utile, anche se pleonastico, inserire nell’offerta transattiva la previsione per cui, in caso di accordo, le spese di esecuzione, nessuna esclusa, cederanno a carico del creditore rinunciate.
Proposta saldo e stralcio come funziona? Vediamo la “parte del creditore”
Siamo arrivati all’ultimo punto del nostro elenco.
Fin qui avremo preso posizione su tutta la nostra operazione dicendo, in sostanza:
- Quanto offriamo e in che modalità
- In che tempi
- Come gestiremo le spese
- Come gestiremo le formalità pregiudizievoli incluse le ipoteche se presenti
Manca all’appello la parte del “creditore” che abbiamo già anticipato quando abbiamo parlato di modalità di esecuzione dell’accordo: il deposito della rinuncia.
Se doveste decidere di promuovere un’operazione contestuale allora il creditore dovrà depositare la rinuncia all’esecuzione ex art. 632 c.p.c. direttamente in udienza.
Al contrario, nel caso in cui abbiate pattuito una modalità differente (esempio pagamento, accredito e deposito della rinuncia) dovrete prendere precisa posizione sul momento in cui il creditore dovrà depositare la rinuncia ex art. 632 c.p.c.
Prima di passare al prossimo paragrafo vi lascio un modello di proposta, che ho utilizzato per anni, al fine di farvi comprendere come si “incastrano” le varie parti del nostro discorso.
Eccola: Proposta saldo e stralcio fac simile
Esempio di proposta a saldo e stralcio (e come renderla dannatamente attraente)
Come avrai notato dalla nostra Proposta saldo e stralcio fac simile abbiamo dato qualche motivazione in più al creditore per accettare.
In sostanza abbiamo elencato una serie di vizi del pignoramento per cui “sarebbe meglio accettare la proposta“.
Il discorso è questo: o accetti la proposta o noi ti tiriamo le orecchie davanti al giudice per le cavolate che hai fatto.
Vi posso assicurare che funziona un botto 💥💥💥
Dovete infatti sapere che il pignoramento è composto da una serie infinita di componenti.
Se ne manca una, è possibile chiedere l’estinzione del pignoramento con buona pace del creditore.
Ecco il principale motivo per cui ritengo che procedere con un avvocato sia molto, molto più conveniente che procedere da soli.
Saldo e stralcio immobiliare: a chi rivolgersi?
Come hai visto malgrado l’operazione in sé non sembri eccessivamente complessa possono esserci diversi problemi che possono compromettere o addirittura rendere pericolosa un’operazione di saldo e stralcio immobiliare.
Ecco perché in questo articolo su come funziona il saldo e stralcio immobiliare non posso non dirti di prestare particolare attenzione a evitare i rischi di acquisto di una casa a saldo e stralcio.
Un buon avvocato esperto in diritto delle aste immobiliari saprà aiutarti non solo a portare a compimento questa operazione minimizzando i rischi ma anche a strappare un prezzo migliore, a facilitare l’approccio con il debitore esecutato ed essere più incisivo con il creditore procedente.
Avv. Daniele Giordano
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