Il Tribunale di Nola con ordinanza del 17 ottobre 2024 (per scaricarla clicca qui) ha confermato l’aggiudicazione in favore di un assistito di astafox.com, difeso dall’avvocato Daniele Giordano, e messa a rischio dall’opposizione del debitore esecutato.
Questi i fatti.
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. il debitore esecutato proponeva opposizione avverso il decreto di trasferimento lamentando una serie di irregolarità della vendita tra cui:
- l’omessa specifica nella perizia di stima di alcune informazioni importanti
- il mancato avviso ai partecipanti della presenza di una limitazione a carico dell’immobile
Pertanto veniva chiesta la revoca dell’aggiudicazione e la rimessa all’asta del bene.
Anche se può sembrare un’evento raro, è sempre più frequente che i debitori, messi alle strette, oppongano il decreto di trasferimento, se non altro per guadagnare tempo nella liberazione dell’immobile.
In queste circostanze, avere un avvocato esperto nelle aste giudiziarie può fare una differenza enorme nella conservazione degli effetti del decreto di trasferimento.
I Fatti di Causa
A seguito del deposito del ricorso avverso l’aggiudicazione, le parti, inclusi gli aggiudicatari, avevano la possibilità di difendersi.
Qui veniva elencato al Giudice dell’Esecuzione che l’opposizione del debitore era inammissibile in quanto qualora anche quest’ultimo avesse avuto critiche nei confronti della perizia estimativa avrebbe dovuto al massimo farle valere con le note 173 bis disp. att. c.p.c.
In sostanza, veniva contestata la tardività dell’opposizione del debitore che andava depositata al massimo entro 15 giorni dal deposito della perizia, ossia anni prima dell’aggiudicazione e del trasferimento.
Difatti, la Giurisprudenza concede al debitore la possibilità di appellarsi al decreto di trasferimento solo allorquando questa sia riferita a vizi della vendita (e non dunque a vizi precedenti!)
A tale proposito: “La persistenza di tale facoltà, unitamente a quella di proporre reclamo avverso gli atti successivi rispetto a quello reputato viziato (Cass. 18 aprile 2011, n. 8864, cit.), sussiste, infatti ed in base alla disciplina applicabile ratione temporis (significativamente novellata dal d.lgs. n.149 del 2022, ma solo per i processi esecutivi successivi al 28 febbraio 2023), solo allorché l’omessa impugnativa concerna gli atti del sub-procedimento per i quali è previsto il rimedio specifico contemplato dall’art. 591-ter cod. proc. civ., che presuppone la non impugnabilità dell’atto medesimo (decreto del giudice dell’esecuzione o atto del professionista delegato) con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 15/05/2018, n. 11817). Allorché, invece, nell’ambito della sequenza procedimentale sopravvenga un provvedimento che stabilisce condizioni di vendita da definirsi – come nella fattispecie in esame – significativamente nuove, il debitore esecutato che intenda far valere, in via derivata, i vizi riguardanti gli atti precedenti, ha l’onere di impugnarlo specificamente ai sensi e nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ., in quanto l’omessa impugnazione determina il consolidamento e la conseguente inoppugnabilità dei detti atti” (Cass. Civ. 6083/2023).
Ciò significa che il debitore avrebbe potuto opporre, validamente, il decreto di trasferimento al più per vizi della fase della vendita (omessa pubblicità, violazione dei termini per la pubblicità obbligatoria, violazione delle regole stabilite nell’ordinanza di vendita, mancato oscuramento della perizia, errata fissazione del prezzo da parte del delegato), vizi che non esplicitandosi in un provvedimento del Giudice potevano essere unicamente opposti con ricorso ex art. 591 ter c.p.c.
Al contrario nel caso di specie il vizio denunciato (l’errata individuazione da parte del CTU dei limiti del diritto posto in vendita) era anteriore addirittura all’ordinanza di vendita, che il debitore avrebbe avuto l’onere di impugnare.
La decisione del Giudice
Premesso quanto precede, il G.E. con ordinanza del 17 ottobre 2024 ha dunque accolto le richieste dell’Avv. Daniele Giordano e ha pertanto confermato l’aggiudicazione rigettando l’opposizione del debitore.
Come si legge dalla pronuncia: “l’opposizione è tardiva in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dal compimento dell’atto di esecuzione, in quanto l’indicazione della presunta limitazione d’uso avrebbe dovuto essere inserita nella perizia di stima e pertanto parte opponente avrebbe dovuto impugnare nel termine di 20 giorni l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita, quale atto esecutivo successivo che fa esplicito riferimento alla perizia di stima”
Come si anticipava, vi sono numerosissime circostanze in cui un avvocato esperto in contenzioso delle aste può fare un enorme differenza, è l’eventuale opposizione del decreto di trasferimento è una di queste.
Or bene, tanto premesso, come comprenderete il procedimento viene introdotto e discusso in un brevissimo arco temporale (parliamo di 20-30 giorni) anche a cagione della necessità per il giudice di definire la controversia quanto prima.
Ciò significa che in maniera prudenziale sarebbe sempre consigliata la partecipazione all’asta a mezzo avvocato e la sua assistenza anche nella fase successiva, soprattutto laddove vi è un alta percentuale di possibilità che si verifichino spiacevoli inconvenienti.
Avvocato Daniele Giordano
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