Con provvedimento del 29 aprile 2022 il Giudice dell’Esecuzione dott. Sandulli Lorenzo, magistrato presso il Tribunale di Cassino, ha revocato l’asta prevista per il giorno 5 maggio 2022 e ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare fino al 30 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. così permettendo al debitore esecutato, difeso da astafox.com, di avere maggior tempo per la soluzione del debito (per scaricare il provvedimento clicca qui)
Il provvedimento del G.E. appare di rilevante portata per due ragioni:
L’Agenzia delle Entrate non conta ai fini della sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c.
In primo luogo il giudice dell’Esecuzione, accodandosi a parte della giurisprudenza di merito, ritiene la presenza dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione non preclusiva alla sospensione, ex art. 624 bis c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare.
Alcuni giudici, al contrario, ritengono che l’Agenzia delle Entrate, quando interviene nella procedura esecutiva immobiliare, deve acconsentire, quale creditore titolato, alla richiesta di sospensione.
Secondo il provvedimento citato, invece, essendo il credito dell’ADER inferiore all’importo di euro 120.000,00 ex art. 76 bis, DPR 602/1973, la medesima, malgrado dotata di titolo esecutivo (le somme iscritte a ruolo), non è in grado di dare impulso alla procedura e pertanto non deve acconsentire alla sospensione concordata.
(Per approfondire l’argomento e, in particolare, il rapporto tra le operazioni di saldo e stralcio e l’intervento di un creditore certamente “anomalo” quale è l’Agenzia delle Entrate Riscossione leggi “Saldo e stralcio e agenzia delle entrate: un matrimonio possibile“).
Rinviata asta ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. entro i 20 giorni dall’asta!
Ulteriore particolarità del provvedimento del giudice dell’esecuzione consiste nel fatto di aver revocato l’esperimento di vendita del 5 maggio 2022 ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. malgrado la richiesta fosse, secondo molti parte della giurisprudenza, tutt’altro che tempestiva, essendo stata depositata entro i 20 giorni dall’asta.
A tal proposito si ricorda che l’art. 624 bis dispone che “Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto”
Pertanto, nel caso di vendita senza incanto, le parti possono, secondo l’art. 624 bis c.p.c., fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, presentare domanda di sospensione. Qualora l’istanza di sospensione dovesse essere depositata oltre questo termine la stessa risulterebbe, secondo molte corti territoriali, irricevibile e non tempestiva (chi scrive ritiene che, successivamente a tale termine, sia proponibile solo, ai sensi dell’art. 161 bis disp.att.c.p.c., un’ istanza per il rinvio dell’asta, per approfondimenti leggi “Si può rinviare l’asta già fissata?”).
Non secondo il provvedimento oggi commentato per il quale, invece, la domanda di sospensione, pervenuta sette giorni prima dell’asta e sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte, risulta tempestiva.
Avv. Daniele Giordano
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