Ordinanza di vendita: cos’è e dove trovarla?

ordinanza di vendita
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

L’ordinanza di vendita è uno dei tre documenti che troverai quasi certamente disponibili e scaricabili sul sito dove è pubblicizzata l’asta.

Gli altri due sono: l’avviso di vendita, redatto dal professionista delegato alla vendita, che contiene le informazioni sul quando, come e dove sarà venduto il bene immobile, e la perizia estimativa, redatta dall’esperto estimatore, che contiene tutte le informazioni sull’immobile all’asta.

L’ordinanza di vendita, invece, è il provvedimento tramite il quale il giudice dell’esecuzione ha ordinato la vendita dell’immobile all’asta, stabilendone le condizioni, e ha nominato il professionista delegato alla vendita, suo ausiliario che, ricordiamo, ha il compito di pubblicizzare e vendere l’immobile all’asta.

Cosa contiene l’ordinanza di vendita?

Per comprendere il contenuto dell’ordinanza di vendita dobbiamo leggere la seconda parte dell’art. 569 c.p.c. che dispone:

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi

Dalla lettura dell’articolo 569 c.p.c. ricaviamo che il Giudice dell’Esecuzione con l’Ordinanza di Vendita stabilisce le modalità della vendita all’asta determinandone i lotti, il prezzo, la misura della cauzione, il termine per il pagamento del saldo prezzo, la modalità (telematica o non telematica) e tutte le altre condizioni della vendita forzata.

Perché è importante leggere l’ordinanza di vendita?

Ecco perché è importante leggere l’ordinanza di vendita perché è l’unico provvedimento, tra quelli scaricabili, emesso dal giudice dell’esecuzione che contiene tutti i dettagli della vendita.

Un’ altra valida ragione per leggere l’ordinanza di vendita è verificare se ci siano differenze tra quanto in essa riportato e quanto riportato nell’avviso di vendita.

Alcune volte, infatti, mi è capitato di leggere cose riportate differentemente dall’ordinanza di vendita e dall’avviso di vendita: ad esempio mentre l’avviso di vendita dava termine all’aggiudicatario di giorni 90 per il pagamento del saldo del prezzo, l’ordinanza di vendita dava termine di giorni 60!

In questi casi ritengo che prevalga l’ordinanza di vendita anche se, se dovesse capitarti di leggere una cosa del genere, ti invito a contattare immediatamente il professionista delegato alla vendita affinché chiarisca a quale delle due disposizioni fare affidamento.

Avv. Daniele Giordano

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