Una nostra lettrice ci scrive e ci chiede che fine facciano i termosifoni nella casa all’asta.
In sostanza viene chiesto se questi rientrano tra le cose che il debitore può portare via dalla casa.
Prima di rispondere alla domanda è bene ripercorrere brevemente la nozione di accessori e pertinenze.
Ti anticipo che personalmente ritengo che i termosifoni facciano parte degli accessori della casa all’asta che, ai sensi dell’articolo 2912 c.c., sono inclusi nel pignoramento.
Termosifoni e calorifici e asta immobiliare: restano dopo l’acquisto?
L’articolo 2912 c.c. dispone “Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata“
Questo significa che quando una casa viene pignorata di solito il pignoramento comprende sia i frutti (eventuale locazione) sia le pertinenze (esempio posti auto garage) sia gli accessori.
Ora in via teorica non vi è una spiegazione del termine accessori nel nostro codice dacché il riferimento, ai nostri fini, è sempre rimasto quello relativo alle pertinenze che, ai sensi dell’art. 817 c.c., sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa.
Ora il termine di paragone è questo:
affinché una cosa possa essere definita pertinenza occorre che vi sia un requisito soggettivo (volontà del proprietario di subordinare la cosa al servizio della casa) ed uno oggettivo ossia “l’unione” intesa come attaccamento tra la casa e la pertinenza.
Se questo è il dato normativo, si può ritenere che i termosifoni ed i calorifici siano durevolmente destinati ad essere considerati come tutt’uno dell’abitazione e pertanto ritengo che questi siano una pertinenza dell’immobile o meglio un accessorio della casa e pertanto così debbano essere considerati.
Pertanto, nel caso in cui tu voglia o abbia acquistato una casa all’asta credo che i termosifoni non possano essere portati via dal debitore.
Anche se la giurisprudenza non si è occupata in maniera specifica di tale circostanza si legga la sentenza n. 1354 del 6 ottobre 2022 della Corte d’Appello Ancona la quale, nel confermare la condanna per danneggiamento nei confronti degli appellanti, menzionava i termosifoni nelle pertinenze illegittimamente asportate.
Qual è il rapporto tra il pignoramento immobiliare ed i beni mobili?
A differenza di quanto appena illustrato con riguardo alle pertinenze e agli accessori, il pignoramento immobiliare non si estende automaticamente ai beni mobili presenti all’interno dell’abitazione pignorata.
Ciò ci permette di comprendere come il debitore esecutato, al momento in cui rilascerà l’immobile al nuovo proprietario potrà portare via tutti i beni mobili presenti all’interno della casa.
Infatti, in assenza di uno specifico pignoramento mobiliare, i beni mobili anche quelli di valore continueranno ad appartenere al debitore.
Dato che il pignoramento immobiliare non è esteso ai beni mobili, il debitore potrà portare con sé: divano, tavolo della cucina, sedie, armadi, soprammobili, cucina ed i quadri.
Il debitore, salvo diversa disposizione all’atto del pignoramento immobiliare, continuerà a restare proprietario di tutti i beni che costituiscono l’arredamento dell’abitazione espropriata ed aggiudicata all’asta.
Avv. Daniele Giordano
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