Esclusione automatica dalle aste giudiziarie è illegittima 

esclusione asta telematica
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Eillegittima l’esclusione automatica dalle aste giudiziarie che provenga dal server ricevente senza passare dal (necessario) vaglio del Giudice dell’Esecuzione o del professionista delegato alla vendita.

L’ esclusione automatica è, infatti, in contrasto con i principi regolatori della materia.

Tale questione assume ancora più importanza tenuto conto che è ormai pratica consolidata quella di dare vita allo svolgimento delle aste giudiziarie mediante l’utilizzo dello strumento telematico

Ad oggi, è frequente l’utilizzo della rete internet per poter rendere palese la propria intenzione di aggiudicarsi un immobile oggetto di procedura esecutiva. 

La modalità telematica di vendita è uno strumento dotato di una spiccata incisività perché riesce a facilitare la partecipazione dei soggetti interessati. 

Questi ultimi possono prendere parte alla vendita forzata senza la necessità di presenziare fisicamente in un dato luogo, basterà essere dotati di un dispositivo in grado di accedere alla rete internet per giocarsi le proprie chances di aggiudicazione dell’immobile. 

Ciò malgrado non è affatto raro, come vedremo, che nascano problemi legati all’offerta telematica all’asta.

Problemi che vengono risolti – ancora oggi purtroppo, in maniera censurabile – tramite l’esclusione automatica dall’asta giudiziaria del partecipante alla vendita che abbia, ad esempio, commesso un banale errore tecnico (ininfluente per la legge, letale per il “sistema” di ricezione delle offerte).

Problemi dell’asta telematica: il (quasi) obbligatorio utilizzo della vendita telematica

Il Decreto Ministeriale del 5 Dicembre 2017 andando ad incidere sulla formulazione dell’Articolo 569 co.4 cpc ha introdotto l’obbligo di utilizzo di modalità telematiche per la vendita forzata immobiliaresalvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”. 

Tale disciplina ha segnato il culmine di un percorso articolato che ha permesso alla procedure di vendita forzata di svolgersi, in maniera esclusiva, attraverso il mezzo telematico. 

La ratio dell’intervento è data dalla volontà di aumentare il numero di soggetti interessati, dando vita ad una maggiore concorrenza che consequenzialmente si traduce in un incremento degli incassi per i creditori. 

Inoltre, la digitalizzazione del sistema di vendita forzata permette di dotarsi di una maggiore trasparenza e della raccolta di una quantità di dati relativi ai prezzi di vendita, tempi di aggiudicazione e durate delle procedure che consentono di elaborare statistiche di ausilio a tutti coloro i quali operano nel mondo delle vendite pubbliche. 

Bisogna ricordare come al Decreto Ministeriale n.32/2015 che si fa riferimento per comprendere la disciplina di funzionamento delle Aste Telematiche. 

Il predetto D.M. del 2015 ha inciso sugli articoli 573 e 576 cpc, permettendo la divisione delle tipologie di vendita telematica in: 

  1. Vendita Sincrona Telematica = è una modalità nella quale i rilanci sono formulati attraverso il mezzo telematico con una partecipazione simultanea del Giudice o del referente della procedura e di tutti i soggetti che intendono partecipare all’asta. 
  2. Vendita Sincrona Mista = è una modalità simile alla vendita sincrona ma, su disposizione del giudice dell’esecuzione, permette ai soggetti che hanno formulato un offerta in via analogica con il deposito in cancelleria di partecipare all’aggiudicazione telematica. Ovviamente, i rilanci sono formulati in maniera contestuale tra i soggetti offerenti ma con la particolarità di poterli proporre tanto in via telematica, quanto in via diretta dinanzi al Giudice dell’Esecuzione ovvero al referente della procedura. 
  3. Vendita Asincrona telematica = è una modalità di vendita utilizzata per il solo caso delle vendita senza incanto. Essa fornisce la possibilità di svolgere l’asta in via telematica con i rilanci che vanno effettuati in un arco temporale determinato ma, al tempo stesso, manca la simultanea presenza del Giudice dell’Esecuzione o del referente della procedura ed infatti le comunicazioni dei rilanci avverranno da parte del gestore della vendita a mezzo email o SMS. 

Le criticità della vendita telematica

A questo punto appare chiaro come il Giudice dell’Esecuzione ricorre a modalità di vendita non telematiche soltanto quando vi sono ragioni pregiudizievoli per i creditori o per la vendita telematica stessa (quasi mai).

Egli può anche propendere per l’utilizzo di una soluzione “ibrida” che prevede una gara in cui gli offerenti potranno presentare le proprie offerte in via telematica accedendo al portale delle vendite ovvero mediante il deposito cartaceo (modalità mista).

Nonostante lo strumento delle vendite online costituisca una novità che ha reso il sistema delle vendite pubbliche più efficiente, anch’esso presenta delle storture e delle criticità come: 

  • Segretezza delle offerte = la questione è stata più volte dibattuta nei vari tribunali Italiani. Si discute in particolare sulla possibilità di accesso al conto corrente della procedura prima dell’apertura della buste contenenti l’offerta. L’articolo 17 del Decreto Ministeriale n.32/2015 afferma la possibilità del gestore della vendita telematica di verificare il versamento della cauzione. 
  • Dubbi circa l’individuazione del soggetto che presenta l’offerta, in quanto nelle modalità tradizionali di vendita chi presenta l’offerta è colui che effettivamente partecipa alla gara mentre quando il procedimento avviene attraverso lo strumento telematico all’indirizzo PEC del presentatore sacrano inviate le credenziali di partecipazione alla gara rendendo più complessa l’identificazione dell’offerente. 
  • Malfunzionamenti che involgono il portale delle vendite = in questi casi ci troviamo dinanzi a questioni di natura tecnica che possono dare vita ad errori durante la proceduta di generazione, firma o trasmissione della busta telematica che contiene l’offerta. 
  • Dubbi circa la validità dell’esclusione ad opera del server (si veda in proseguo).

L’esclusione automatica dell’offerta di acquisto all’asta telematica

Cercando di rispondere al quesito che ci siamo posti in apertura del nostro discorso, ci concentriamo sulle difficoltà che talvolta i soggetti interessati a prendere parte ad una procedura di vendita forzata possono incontrare. 

Può capitare che vengano riscontrati dei problemi nella fase di preparazione della “Busta Offerta Telematica” e nella sua trasmissione e ricezione da parte del server dedicato.

Tali problemi possono causare l’esclusione dell’offerente (o meglio il rigetto del pacchetto dell’offerta d’acquisto) in maniera automatica e anticipata.

Automatica e anticipata e senza che né il Giudice dell’Esecuzione né il professionista delegato abbiamo mai valutato tale questione.

Riteniamo, quali professionisti forensi, che tale prassi vada certamente censurata per le ragioni che proveremo a sintetizzare nei seguenti paragrafi.

Illegittima l’esclusione automatica dalle aste giudiziarie per “doppia firma digitale”

Pensiamo all’ipotesi in cui una persona non riesca a partecipare all’asta perché il server del Ministero della Giustizia non ritiene valida un’offerta per la doppia apposizione della firma digitale.

Nessuno penserebbe di ritenere un’ offerta di acquisto cartacea invalida perché firmata due volte.

Ciò malgrado, accade (spesso) che questi cavilli facciano “naufragare” la corretta ricezione dell’offerta presentata in modalità telematica.

Di recente una questione del genere è stata oggetto di una pronuncia del Tribunale Ordinario di Salerno, sez. Esecuzione Immobiliare, che si è espresso con Ordinanza 21/06/2021.

Nel caso di specie, l’esclusione era stata generata automaticamente dal sistema PVP Giustizia che riteneva l’offerta non idonea a causa dell’apposizione di una doppia firma digitale sul pacchetto dell’offerta. 

La questione è stata risolta dal Tribunale campano riconoscendo l’illegittimità dell’esclusione automatica della busta contenente l’offerta telematica ad opera del portale del Ministero della Giustizia, in quanto non rispettosa delle norme primarie e secondarie concernenti la materia

Dall’ordinanza emergono alcuni spunti di riflessione interessanti: 

  • È ribadita l’esclusiva competenza del Giudice dell’Esecuzione e del professionista delegato addetto alla vendita nella verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dell’offerta ex. Articolo 572 e 591 bis cpc, e Articolo 18 D.M. 32/2015 —> Unico soggetto autorizzato alla verifica dell’ammissibilità dell’offerta è soltanto il Giudice o Professionista delegato addetto alla vendita, motivo per il quale non è ammissibile alcun rifiuto automatico della stessa ad opera dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia. 
  • Secondo il Giudice: “L’art. 571, comma terzo, del codice di rito individua le ipotesi di inefficacia dell’offerta attraverso un elenco che la pressoché unanime dottrina considera tassativo, ragion per cui ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’offerta potranno essere individuate soltanto laddove dalla sua lettura non sia possibile, con certezza, identificare l’offerente o il bene per il quale sia formula l’offerta, conoscere il prezzo proposto. Dalla documentazione acquisita emerge che il rifiuto/rigetto ha avuto luogo non già in ragione della mancanza od invalidità della sottoscrizione digitale del pacchetto dell’offerta, bensì – a ben vedere perché quel pacchetto è stato firmato (non una, bensì) due volte. Quindi non è in discussione la validità o meno della sottoscrizione digitale, bensì- cosa ben diversa- la pretesa “alterazione” del file dell’offerta in esame. Deve infatti rilevarsi come, da un lato, le specifiche tecniche emanate ai sensi dell’art. 26 del D.M. n. 32 del 2015 nulla prevedono esplicitamente in proposito, né le risposte concretamente fornite dalla D.G.S.I.A. chiariscono le ragioni per le quali l’offerta possa dirsi oggettivamente “alterata” in conseguenza della nuova sottoscrizione del relativo file. Nemmeno risulta essere stata materialmente impedita la decriptazione dell’offerta medesima a cura del Ministero.



È da considerare prevalente l’interesse all’integrità dell’offerta telematica come emerge dall’Articolo 161 ter disposizioni.att. cpc ma in questo caso non rilevano ragioni tali per le quali venga meno il principio di sicurezza ed inoltre la duplice sottoscrizione dell’offerta non arreca alcun pregiudizio all’integrità della stessa. 

In considerazione dei motivi appena elencati, il Tribunale di Salerno ha deciso di accogliere il reclamo ex.591 ter cpc proposto dall’offerente escluso, ordinando la decriptazione dell’offerta del soggetto (Società) illegittimamente escluso, fissando la rinnovazione della procedura di gara.

Illegittima l’esclusione automatica dalle aste giudiziarie in quanto il server “ non avverte” della diversa estensione del file firmato

Anche il Tribunale di Imperia ci ha fornito uno spunto interessante con riguardo all’ esclusione automatica dell’offerente ad opera del sistema ministeriale.

Con Ordinanza del 09/02/2021 ha stabilito l’illegittimità dell’esclusione ad opera del portale delle aste telematiche in quanto tale esclusione viola principi rilevanti in materia come: competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, esattezza e regolarità delle vendite effettuate mediante lo strumento telematico. 

A ciò si aggiunga che l’irregolarità verificatasi (la diversa estensione del file, non in formato p7m come richiesto dal sistema) non sarebbe suscettibile di essere ricompresa nel novero delle ipotesi di inefficacia dell’offerta delineata dall’Articolo 571 cpc.

Questo un estratto dell’ordinanza

[…] È dunque prevista l’automatica invalidazione dell’offerta in caso di file con estensione diversa da quella prevista e, infatti, nel caso di specie al delegato alla vendita l’offerta […] non è stata trasmessa dal sistema, tant’è vero che costui il giorno della vendita poteva solo avvedersi della presenza della cauzione […], ma non dell’offerta (cfr. nota del delegato del 2.12.2020 in atti).

Sennonché, l’esclusione ad opera del portale (rete del DGSIA) è illegittima.

Va osservato che l’art. 572, comma primo, c.p.c. riserva al giudice dell’esecuzione la competenza delibativa sulle offerte pervenute, competenza che il successivo art. 591-bis, comma due, n. 3 riconosce altresì al professionista eventualmente delegato per le operazioni di vendita e anche l’art. 18 del DM 32/2015 stabilisce che la verifica della regolarità delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia il delegato).

Tale quadro normativo porta a concludere che un meccanismo di esclusione automatica dell’offerta ad opera dell’infrastruttura tecnica non appaia in linea con la disciplina normativa primaria e secondaria della vendita telematica.

Inoltre, si consideri che l’art. 571, comma terzo, del codice di rito, individua le ipotesi di inefficacia dell’offerta attraverso un elenco che la pressoché unanime dottrina considera tassativo (elenco cui vanno aggiunti i casi di divieto normativo di acquisto), ragion per cui ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’offerta potranno essere individuate soltanto laddove dalla sua lettura non sia possibile, con certezza, identificare l’offerente o il bene per il quale sia formula l’offerta, conoscere il prezzo proposto.

Ebbene, l’irregolarità verificatasi nel caso di specie non rientra tra le cause di inefficacia dell’offerta previste dall’art. 571 c.p.c. o da speciali disposizioni normative, né impedisce l’individuazione degli elementi costitutivi della stessa.

Infine, non può sottacersi il rilievo per cui ad oggi, non consta che il software predisposto dal ministero per la compilazione dell’offerta di acquisto segnali all’offerente (o al presentatore) che il file inviato contiene una estensione diversa da quella prescritta dalle specifiche tecniche, consentendogli eventualmente di porre rimedio, il che rende l’esclusione operata dal Ministero anche contraria ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche”, cui la fonte regolamentare deve uniformarsi ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Dunque, in conclusione, è necessario acquisire presso il DGSIA l’offerta pervenuta, previamente decriptata così da renderla leggibile, al fine di vagliarne l’ammissibilità e decidere in merito all’ammissione della […] alle operazioni di vendita.  […]

Come ritenuto giustamente dal Giudice dell’Esecuzione il server non da la possibilità all’offerente di avvedersi del problema in quanto nonnon segnala all’offerente che il file inviato contiene una estensione diversa”.

Ne consegue chel’esclusione operata dal Ministero” risulta “ anche contraria ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche”, cui la fonte regolamentare deve uniformarsi ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Il discorso del Giudice dell’esecuzione è pienamente condivisibile.

Le ipotesi di inefficacia dell’offerta di acquisto compongono un numero chiuso e vengono enucleate dall’art. 571 c.p.c. (nonché dai diversi divieti speciali di comprare).

Al di fuori di dette ipotesi, non vi è la possibilità di negare l’accesso alla partecipazione all’asta all’offerente.

Soprattutto se l’offerta è idonea a integrare i contenuti minimi previsti dalla legge.

Illegittima l’esclusione automatica e anticipata del server: al giudice ed al delegato il sindacato (esclusivo)  sull’ammissibilità dell’offerta all’asta

Il Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 6 marzo 2020 ad opera del Giudice dell’Esecuzione dott. Valerio Colandrea va ben oltre la semplice “censura” del sistema come poc’anzi delineato (per scaricare l’ordinanza clicca qui).

Nelle 9 pagine di cui si compone l’ordinanza leggiamo, infatti, alcuni “principi” che, seppur obiter dicta, ben appalesano i motivi per cui debba ritenersi inammissibile un’ esclusione anticipata e automatica.

Il fatto è questo.

Un offerente viene “scartato” dal sistema e non partecipa dunque all’incanto a causa dell’alterazione del pacchetto dell’offerta di acquisto.

Secondo il Giudice partenopeo “  Il sistema sopra delineato pone, a ben vedere, un primo interrogativo di fondo rilevante per la decisione del caso di specie: se si pone mente al fatto che – come sopra ampiamente evidenziato – la ha trasmesso all’indirizzo PEC del Ministero l’offerta redatta con l’ausilio del relativo software, occorre domandarsi se sia stata legittima l’esclusione operata in via preventiva dell’offerta in questione ad opera dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia.

Ritiene questo giudice che la risposta al quesito debba essere negativa.

Al riguardo, non v’è chi non veda come un meccanismo di tal fatta si sostanzi in un vaglio preventivo di ammissibilità: “scartare” l’offerta (sia pur comunicando tale circostanza al soggetto che l’abbia presentata) significa infatti impedire che essa possa essere presa in considerazione dagli organi della procedura (il giudice dell’esecuzione e gli ausiliari di cui si avvalga) e, quindi, escludere direttamente quell’offerta. Orbene, la disciplina primaria e secondaria della vendita telematica non contempla una tale eventualità.

Sotto tale profilo, quindi, l’unico soggetto deputato ad una valutazione di “ammissibilità” dell’offerta resta il giudice od il professionista delegato, ragion per cui non è possibile consentire alcuno “rifiuto” preventivo ed automatico della stessa a cura dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia.

L’unico soggetto deputato ad una valutazione di “ammissibilità” dell’offerta resta il giudice od il professionista delegato, ragion per cui non è possibile consentire alcuno “rifiuto” preventivo ed automatico della stessa a cura dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia”.

Nessun dubbio, pertanto, che sia la normativa primaria che quella secondaria escludano la possibilità che il server scarti, a priori, uno degli offerenti dalla partecipazione all’asta.

Da qui “Le considerazioni che precedono comportano, dunque, che un meccanismo di automatica esclusione dell’offerta ad opera dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia non appaia in linea con la disciplina normativa primaria e secondaria della vendita telematica”.

Chiarito che unico dominus della vendita è il Giudice (o al massimo il suo delegato), il G.E. osserva che, ove mai un’ esclusione illegittima vi sia stata, il partecipante escluso può essere ammesso al prosieguo delle operazioniladdove il contenuto della sua offerta sia ricostruibile con ragionevole e sufficiente certezza”

In conclusione, appare necessario sottolineare che, in presenza di problematiche attinenti allo strumento digitale adoperato per lo svolgimento dell’asta giudiziaria, il soggetto illegittimamente pretermesso potrà utilizzare, in sede processuale, il ricorso ex. 591 ter cpc al fine di conseguire la riammissione al procedimento di vendita forzata e l’invalidazione dell’aggiudicazione avvenuta in favore di un altro soggetto. 

I vizi delle operazioni di vendita, lo si ricorda, superano – infatti – la tutela dell’aggiudicatario, imponendosi sull’articolo 2929 c.c.

Pertanto, in conseguenza di un siffatto ricorso, e della verifica dell’illegittimità delle operazioni di vendita, certamente l’aggiudicazione maturata potrà essere revocata e potrà essere disposta una nuova gara tra gli offerenti.

Dott. Andrea Parascandolo

Vuoi sapere come pagare il bollo telematicamente? Scoprilo nell’articolo “Pagamento bollo asta telematica: come fare?

Sulla revoca dell’aggiudicazione si legga “Revoca dell’aggiudicazione motivi + 1 caso di studio

Se vuoi invece approfondire la possibilità per l’aggiudicatario di chiedere il risarcimento dei danni per la casa acquistata all’asta siano essi derivanti dalla diversità dell’immobile acquistato rispetto a quello posto in vendita siano essi derivanti da danni successivi da parte dell’occupante leggi il nostro approfondimento giuridico “Risarcimento danni casa all’asta: cosa fare?”

Per saperne di più sul ruolo del professionista delegato alla vendita si legga anche l’articolo “professionista delegato alla vendita chi è e cosa fa?”

Nelle aste telematiche dovrai allegare all’offerta anche la dichiarazione di presa visione della perizia di stima. Per sapere come compilarla leggi “dichiarazione di presa visione della perizia di stima + modello“.

Se paghi la cauzione in misura insufficiente, la tua offerta sarà invalida e non sarà possibile completare il pagamento della cauzione in un momento successivo. Tratto da una storia vera, ne parliamo nell’articolo “Cauzione insufficiente: il Tribunale di Bergamo da ragione ad Astafox.com

Hai intenzione di capirci qualcosa delle aste ma trovi solo articoli lunghi e difficili? Leggi il nostro articolo su come funzionano le aste immobiliari in cui troverai esempi e concetti molto semplici per capirci qualcosa in piu!

Se vuoi approfondire i principali rimedi avverso l’indebita esclusione di un offerente puoi leggere “Opposizione asta giudiziaria: come si fa“.

Se invece vuoi approfondire il caso dell’esclusione automatica dalla vendita “telematica” del partecipante all’asta puoi leggere Illegittima l’esclusione automatica alle vendite telematiche” o anche l’articolo sulla mancata ammissione alla gara tra gli offerenti.

Altro motivo ricorrente di esclusione è il versamento della cauzione a mezzo vaglia postale circolare. In merito puoi leggere “Cauzione vaglia postale: indebita l’esclusione“” oppure l’articolo “Vaglia postale per cauzione: il Tribunale da ragione all’offerente escluso” in cui raccontiamo la vicenda, accaduta ad una nostra assistita, che si è vista esclusa da un’ asta immobiliare per aver partecipato versando cauzione con vaglia postale circolare. Il Tribunale di Parma, all’esito del ricorso proposto da Astafox.com, ha annullato l’asta e revocato l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, ordinando la celebrazione di una vendita e ritenendo la precedente viziata dalla mancata partecipazione dell’offerente – ingiustamente – esclusa.

Per avere maggiori informazioni sulle motivazioni per le quali un’ offerta potrebbe essere dichiarata invalida potresti leggere “offerta nulla: come quando e perché” o anche “offerta invalida: come opporsi?

Vuoi partecipare ad un’asta telematica ma non sai dove arrivano le credenziali d’asta? leggi l’articolo “credenziali di accesso all’asta“.

La perizia estimativa è corredata da numerosi allegati (ispezioni, rendiconti, visure, risposte del comune circa lo stato urbanistico etc..etc..) di cui riteniamo indispensabile la lettura. Alcune volte questi allegati non sono scaricabili come la perizia. Noi riteniamo che l’offerente possa, a buon diritto, chiederne copia. Ne parliamo nell’articolo “L’offerente ha diritto a chiedere gli allegati della perizia?

Tema controverso è il rapporto tra l’acquisto all’asta e la confisca penale, per sapere chi “vince” tra l’aggiudicatario e lo stato leggi “Acquisto all’asta e confisca penale“.

Per saperne di più su Astafox puoi consultare le pagine Chi siamo e Cosa Facciamo.

    Se vuoi essere contattato inserisci i tuoi dati in basso

    Condividi:

    Grazie ad Astafox il  primo studio legale che si occupa esclusivamente di aste giudiziarie, abbiamo già aiutato oltre 200  persone ad acquistare all’asta senza muovere un dito!

    Con Astafox

    • Ti seguiamo in ogni fase dell’acquisizione;
    • Scoviamo, per te, i principali cavilli burocratici;
    • Risolviamo i problemi nascosti;
    • Presentiamo l’offerta di acquisto e partecipiamo alla successiva gara
    • Liberiamo, rapidamente, l’immobile occupato successivamente all’aggiudicazione 
    man in black crew neck t-shirt

    Evita di finire nel girone infernale degli acquirenti inesperti (o seguiti male)!


    Con Astafox

    • Eviti di inciampare in complesse pratiche burocratiche
    • Eviti di compilare moduli e moduletti trovati su internet senza sapere a quale risultato porteranno;
    • Eviti di dover “pregare” il custode giudiziario per avere ciò che ti spetta di diritto
    • Eviti di doverti imbizzarire in attesa del decreto di trasferimento
    • Eviti di dover “stra-pagare” un’agenzia immobiliare per non fare praticamente nulla
    Stai cercando
    Avvocati con esperienza?
    Siamo specializzati nelle aste giudiziarie

    Cerchi una Guida completa sulle Aste Immobiliari

    “I Segreti delle aste Immobiliari” è una guida semplice, facile e comprensibile per chi vuole acquistare all’asta, evitando brutte sorprese

     * E-book in promozione a € 9,90 invece che € 16,90 fino al 30.04.2024!!!