In questo articolo parleremo dell’istanza per la cancellazione del pignoramento immobiliare che altro non è che un’istanza per sollecitare al giudice l’emissione dell’ordinanza di estinzione del pignoramento.
Il termine è improprio in quanto teoricamente:
A. L’estinzione va dichiarata d’ufficio in presenza dei presupposti senza alcuna necessità di istanza
B. Semmai l’istanza sarà un’istanza di sollecito affinché il giudice provveda a dichiarare l’intervenuta estinzione, nei casi di acquisto a saldo e stralcio
C. Al Giudice si chiede l’estinzione e non anche la cancellazione del pignoramento, in quanto l’articolo 632 c.p.c. dispone che la stessa viene sempre disposta contestualmente al provvedimento con cui viene dichiarata estinta la procedura (ed infatti 632 c.p.c. primo comma “Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento“)
Si precisa ad ogni modo che né l’ordinanza di estinzione, né un’ ipotetica istanza per la cancellazione del pignoramento immobiliare comportano la cancellazione della trascrizione del pignoramento che va effettuata, decorsi 20 giorni dall’ordinanza di estinzione, presso la competente Conservatoria (per informazioni si leggano gli articoli “Certificato di mancato reclamo: come richiederlo e i costi” e “Saldo e stralcio: come avviene la rinuncia al pignoramento”)
La questione è questa.
Istanza per la cancellazione del pignoramento immobiliare: cosa è?
Il pignoramento immobiliare si estingue, al di là delle ipotesi di inefficacia previste dalla legge, dopo la vendita del bene all’asta e la consegna del ricavato al creditore oppure a seguito di un accordo transattivo con il medesimo.
Nell’ambito delle operazioni di acquisto in pre-asta o a saldo e stralcio, è necessario trovare un accordo con il creditore per l’acquisto in pre asta del bene del debitore.
In questo ultimo caso, a seguito del deposito della rinuncia agli atti, il Giudice dovrebbe “autonomamente” dichiarare l’estinzione dell’esecuzione immobiliare e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La dichiarazione di estinzione è inoltre contestuale in caso di vendita contestuale.
In caso contrario è possibile sollecitarlo con il deposito di un’istanza per la cancellazione del pignoramento immobiliare
Una breve premessa: se non sai di cosa stiamo parlando ti invito a leggere questi articoli “Guida all’acquisto in pre-asta: cosa sapere?” e “Come acquistare in pre-asta e perché farlo con un esperto” nonché “Acquisto a saldo e stralcio attenzione alle truffe” e tutti gli altri che troverai nella categoria Saldo e Stralcio.
Facciamo un esempio
Nell’ambito di un’operazione di acquisto a saldo e stralcio, Marco vuole comprare la casa di Carlo e trova un accordo con la Banca Alfa.
Marco, secondo l’accordo, paga una somma a Banca Alfa e Banca Alfa, unica creditrice ipotecaria, deposita una rinuncia agli atti del procedimento di esecuzione forzata.
Il Giudice dell’Esecuzione però – preso da mille altri impegni – non si avvede del deposito della rinuncia.
E’ in questo caso che è possibile depositare un’istanza per la cancellazione del pignoramento immobiliare al fine di far capire al giudice la necessità di provvedere in tempi rapidi
La cancellazione del pignoramento immobiliare: cosa succede dopo?
Dopo che il Giudice prende visione dell’istanza a meno che non vi siano problemi ostativi all’adozione dell’ordinanza di estinzione, dichiarerà ex art. 632 c.p.c. l’estinzione della procedura esecutiva e disporrà la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
E’ importante ricordare che l’ordinanza che estingue l’esecuzione ha natura dichiarativa ossia dichiara qualcosa che nel mondo giuridico è già avvenuto. Tale circostanza è fondamentale nel caso in cui dovessero pervenire interventi successivi alla rinuncia ma anteriori all’ordinanza in commento.
Avv. Daniele Giordano
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E’ possibile fare un saldo e stralcio in presenza di abusi edilizi? Scopriamolo nella lettura dell’articolo “Saldo e stralcio: possibile con abusi edilizi?!“
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