E’ illegittima l’esclusione del partecipante all’asta che abbia versato la cauzione con vaglia postale piuttosto che con assegno circolare bancario.
Ciò in quanto “la cauzione depositata attraverso vaglia postale circolare, può ritenersi equivalente a quella depositata attraverso assegno circolare, anche se non specificatamente indicato nell’ordinanza di delega, in quanto non vi è alcuna differenza tra i due strumenti di pagamento, eccetto la società emittente“.
A confermarlo è il Tribunale di Parma con l’ordinanza del 30 dicembre 2022 che ha deciso un ricorso ex art. 591 ter c.p.c. proposto da Astafox a difesa di una nostra assistita.
Questo in sintesi il fatto.
La vicenda
La signora Caia partecipava all’asta immobiliare del 30 ottobre 2022 per un immobile sito nel Centro di Parma.
L’asta veniva celebrata in modalità analogica senza incanto e quindi prevedeva il deposito dell’offerta cartacea in busta chiusa.
Nella busta chiusa, com’è noto, va inserita, a corredo dell’offerta, anche la cauzione per un valore di almeno il 10 percento del prezzo offerto.
La signora Caia inseriva nella busta, quindi, la cauzione che veniva versata a mezzo vaglia circolare postale piuttosto che con la modalità (più diffusa) dell’assegno circolare bancario.
Per saperne di più sulle modalità di versamento della cauzione si legga “Quale è l’importo della cauzione” o anche “restituzione cauzione in caso di non aggiudicazione“
Il professionista delegato alla vendita, aperta la busta della signora Caia e vista la modalità di versamento della cauzione, dichiarava l’offerta inammissibile e dunque escludeva la signora Caia dalla successiva fase dei rilanci.
Secondo il professionista delegato: la cauzione non poteva essere versata a mezzo vaglia postale circolare.
Il ricorso ex art. 591 ter c.p.c.
La signora Caia, assistita dall’Avvocato Daniele Giordano unitamente agli altri componenti del team di Astafox.com, proponeva ricorso lamentando l’ingiustizia dell’esclusione e la piena equipollenza tra vaglia postale circolare e assegno bancario circolare.
In particolare, come ribadito nell’articolo “Cauzione vaglia postale: illegittima l’esclusione dell’offerente“, veniva osservato che gli assegni (sia quello postale che bancario) sono, infatti, in sostanza, totalmente equipollenti.
Entrambi attestano la presenza della provvista.
Ciò lo si ricava dal “regolamento sui servizi di bancoposta” (D.p.r. 144 del 2001) secondo cui per vaglia postale si intende “lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste” per cui “Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare” .
Quello che cambia – sostanzialmente – tra assegno circolare bancario e vaglia postale è l’entità dell’istituto emittente.
Entità dell’istituto emittente (da un lato un istituto di credito, dall’altro le poste) che non può, pena la violazione dell’art. 3 Cost, e non deve, pena la violazione della parità di trattamento tra i potenziali offerenti, rilevare.
Il provvedimento del 30 dicembre 2022
Arriviamo così all’ordinanza del 30 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Parma nella persona del Giudice dell’Esecuzione dott. Salvatore Di Carluccio accoglie il ricorso presentato da Astafox.com e revoca l’aggiudicazione nel frattempo maturata all’esito dell’esperimento di vendita “viziato”.
Il Giudice dell’Esecuzione, in particolare, ritiene “illegittima l’esclusione” in quanto:
“la cauzione depositata attraverso vaglia postale circolare, può ritenersi equivalente a quella depositata attraverso assegno circolare, anche se non specificatamente indicato nell’ordinanza di delega, in quanto non vi è alcuna differenza tra i due strumenti di pagamento, eccetto la società emittente; ritenuto quindi che tale esclusione abbia inficiato il regolare svolgimento della gara e quindi anche l’aggiudicazione in favore dei signori (“Omissis”) revoca tale aggiudicazione ed ordina alla professionista delegata la restituzione agli stessi della cauzione versata”.
Avv. Daniele Giordano
Per approfondire i principali rimedi per contestare un’asta giudiziaria che sia stata irregolare o viziata leggi l’articolo “Opposizione all’asta giudiziaria: come si fa”
Se paghi la cauzione in misura insufficiente, la tua offerta sarà invalida e non sarà possibile completare il pagamento della cauzione in un momento successivo. Tratto da una storia vera, ne parliamo nell’articolo “Cauzione insufficiente: il Tribunale di Bergamo da ragione ad Astafox.com“
Per avere maggiori informazioni sulle motivazioni per le quali un’ offerta potrebbe essere dichiarata invalida potresti leggere “offerta nulla: come quando e perché” o anche “offerta invalida: come opporsi?”
Se invece vuoi approfondire il caso dell’esclusione automatica dalla vendita “telematica” del partecipante all’asta puoi leggere “Illegittima l’esclusione automatica alle vendite telematiche” o anche l’articolo sulla mancata ammissione alla gara tra gli offerenti.
Riteniamo che l’esclusione automatica dell’offerente dalla vendita telematica (esclusione ad opera del server) sia illegittima, ne parliamo nell’approfondimento giuridico in cui commentiamo i principali provvedimenti resi in merito.
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