Il professionista delegato alla vendita è una figura molto importante delle aste giudiziarie. Dalla pubblicazione, infatti, della L.n. 132/2015 che ha modificato l’art. 591 bis c.p.c., egli è divenuto colui che guida la fase delle operazioni di vendita.
Al contrario, il Custode giudiziario è colui che “monitora e controlla” concretamente l’immobile pignorato (ne parliamo qui).
Prima di parlare delle attività proprie del professionista delegato è opportuno precisare che, come previsto dall’art.591 bis c.p.c attualmente vigente, il G.E. è tenuto a nominare un professionista che provveda alle operazioni di vendita e può sottrarvisi solo quando ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato può essere un notaio, avvocato o commercialista previamente iscritto in un’ apposito elenco ex art.179 ter disp.att. e nominato dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza con cui viene disposta la vendita.
Dall’ordinanza di vendita in poi il Professionista delegato alla vendita curerà tutte le successive fasi (redazione dell’avviso di vendita, verbale di aggiudicazione, pagamento imposte, consegna chiavi etc..etcc).
Il mansionario del professionista delegato è indicato dall’art. 591 bis c.p.c. e viene, di poi, ribadito in concreto dall’ordinanza di vendita in cui il Giudice dell’Esecuzione “dà l’assegno” al suo ausiliare.
I Compiti del delegato
Al delegato è richiesto, in primo luogo, il controllo della proprietà giuridica del bene, il controllo delle risultanze dei pubblici registri, il controllo della perizia e della procedura fin lì svolta.
Egli dovrà poi pubblicare gli avvisi di vendita nei termini previsti dal giudice dell’esecuzione.
Tra le attività fondamentali spettanti al delegato vi è poi quella di fornire idonea pubblicità alla vendita posta in essere.
Questo compito è particolarmente importante perché garantisce la giusta visibilità all’immobile in vendita e, in linea teorica, la massima partecipazione possibile.
L’art. 490 del codice di procedura civile prescrive che l’avviso di vendita e una copia dell’ordinanza del giudice devono essere pubblicati su appositi portali internet almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita.
Per comprendere l’importanza di tale adempimento basti considerare che l’art. 631 bis c.p.c. dispone l’estinzione della procedura quando non si sia proceduto a pubblicare la vendita del lotto sul sito del portale delle vendite pubbliche.
Altri compiti del professionista delegato sono quelli relativi alla vendita.
Egli dovrà verificare le offerte pervenute, procedere alla gara tra i concorrenti, se prevista, verbalizzare l’eventuale aggiudicazione o redigere il verbale di asta deserta etc..etc..
Successivamente alla vendita, il professionista delegato provvederà alle attività successive.
Provvederà, infatti, a redigere una bozza di decreto di trasferimento che invierà al giudice dell’esecuzione, pagherà, in nome e per conto dell’aggiudicatario, le imposte dovute e procederà ai successivi adempimenti.
Avv. Daniele Giordano
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