Cauzione vaglia postale: illegittima l’esclusione dell’offerente

vaglia postale cauzione
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

E’ possibile versare la cauzione con vaglia postale circolare?

Posso essere escluso da una vendita per aver versato una cauzione con vaglia postale?

Il mondo delle aste giudiziarie talvolta può essere complesso e presentare degli ostacoli.

Questi possono trasformarsi in veri e propri impedimenti per i soggetti che hanno intenzione di partecipare ad una procedura di vendita forzata.

Oggi ci concentriamo su una questione pratica che ha ad oggetto l’esclusione di un offerente, il quale ha versato la cauzione mediante vaglia circolare postale.

Spesso ci viene chiesto se tale pagamento possa essere ritenuto equivalente a quello effettuato tramite assegno circolare bancario.

La nostra risposta è si.

Salvo esplicita menzione nell’ordinanza di vendita, riteniamo i due mezzi di pagamento totalmente equipollenti.

Tali da non giustificare l’esclusione dell’offerente che versi cauzione a mezzo di vaglia postale.

Come si versa la cauzione per la partecipazione all’asta?

Il soggetto per poter prendere parte all’asta immobiliare deve versare la cauzione.

La cauzione solitamente corrisponde al 10% del prezzo offerto ma in alcune ipotesi potrebbe addirittura coincidere con il 15-20%.

La funzione che viene affidata alla cauzione è quella di responsabilizzare la persona interessata all’acquisto, vincolando la sua partecipazione alla procedura mediante il versamento di una somma di danaro.

Essa ha carattere obbligatorio, in quanto un’offerta di acquisto non accompagnata dal contestuale versamento della cauzione verrà dichiarata inefficace e priva di qualunque effetto, ai sensi dell’articolo 571 cpc.

Bisogna precisare che in caso di aggiudicazione la cauzione costituisce – anche – un acconto che concorre a comporre il prezzo.

Successivamente bisognerà soltanto pagare il residuo per poter concludere il proprio acquisto.

Diversamente, chi non riesce ad aggiudicarsi l’immobile si vedrà restituita la cauzione in precedenza versata.

Nb. La cauzione potrebbe essere trattenuta nella sola ipotesi in cui l’offerente, dichiarato aggiudicatario, non abbia versato nei termini previsti dalla legge la parte residua del prezzo ex art. 587 c.p.c.

La modalità di versamento della cauzione

La cauzione potrà essere versata in vari modi:

  1. Assegno bancario circolare non trasferibile e vidimato;
  2. Vaglia postale quando l’offerente possiede un conto postale;
  3. Bonifico bancario o postale in caso di vendita con modalità telematica;

Ricordiamo che in ogni caso è indispensabile specificare l’intestatario.

Solitamente si tratta del Tribunale addetto alla gestione e vendita forzata dell’immobile. In tal senso non sussistono grossi dubbi perché basta fare affidamento a quanto indicato nell’avviso di vendita da parte del professionista delegato.

Nel caso in cui il delegato, successivamente all’apertura delle buste, non riuscisse ad incassare la cauzione l’opinione prevalente in giurisprudenza è quella della potenziale nullità dell’offerta, per assenza di un elemento essenziale.

Ai fini della cauzione assegno circolare e vaglia postale sono la stessa cosa?

Bisogna stare attenti a non confondere queste due modalità di versamento della cauzione, siccome:

Assegno circolare

è un titolo di credito, che costituisce una modalità di pagamento alternativa al denaro contante. Esso può essere richiesto anche da chi non è titolare di un conto corrente, l’erogazione è subordinata al versamento dell’importo dovuto all’istituto di credito al quale è effettuata la richiesta.

L’assegno circolare è emesso direttamente dall’istituto bancario in favore del creditore, con il debitore che dovrà preventivamente depositare la somma di danaro presso la banca che si occuperà di effettuare il pagamento escludendo la possibilità che l’assegno possa non essere coperto.

Il termine di scadenza è di 30 giorni dall’emissione, dopo di che il possessore decade dalla possibilità di esperire l’azione di regresso.

Vaglia postale

è uno strumento che consente il trasferimento di denaro da un soggetto ad un altro, anche in assenza di un conto corrente bancario o postale.

Tale strumento può essere:

  1. Ordinario = esso arriva direttamente all’indirizzo del beneficiario tramite raccomandata ma presenta un limite massimo di 2582,28 Euro che possono essere trasferimento attraverso tale mezzo di pagamento. 
  • Circolare = esso presenta alcune caratteristiche in comune con l’assegno bancario circolare perché ne offre le medesime garanzie. Costituisce un mezzo di pagamento ancora più sicuro siccome il richiedente dovrà prima versare l’importo che intende trasferire e successivamente la Posta provvederà ad emettere il vaglia. Il vaglia postale circolare non è trasferibile in quanto sul documento c’è l’indicazione esatta del beneficiario, unico soggetto autorizzato a prelevare il danaro, fatta salva la possibilità di omettere l’inserimento della clausola di non trasferibilità per importi inferiori ai 5000 Euro.

Può essere ritenuta legittima l’esclusione per il versamento della cauzione con vaglia postale in luogo dell’assegno circolare bancario?

Come anticipato in apertura non è assolutamente legittima l’esclusione dell’offerente dalla procedura di vendita a seguito del versamento della cauzione mediante l’utilizzo del vaglia postale.

Infatti non è in alcun modo concepibile che il professionista delegato addetto alla vendita, in sede di controllo della documentazione e dell’offerta iniziale che precede l’asta possa escludere un soggetto offerente adducendo quale motivazione dell’inammissibilità dell’offerta, l’invalidità del versamento della cauzione avvenuto attraverso il vaglia circolare postale.

I documenti sono, infatti, in sostanza, totalmente equipollenti.

Entrambi attestano la presenza della provvista.


Ciò lo si ricava dal “regolamento sui servizi di bancoposta” (D.p.r. 144 del 2001) secondo cui per vaglia postale si intende “lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste” per cui “Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare” .
Quello che cambia – sostanzialmente – tra assegno circolare bancario e vaglia postale è l’entità dell’istituto emittente.
Entità dell’istituto emittente (da un lato un istituto di credito, dall’altro le poste) che non può, pena la violazione dell’art. 3 Cost, e non deve, pena la violazione della parità di trattamento tra i potenziali offerenti, rilevare.

Eccezioni

Unica eccezione a quanto osservato potrebbe essere quella in cui sia la medesima ordinanza di vendita (attenzione, non l’avviso) a prevedere come necessario, a pena di inefficacia dell’offerta, il versamento a mezzo assegno circolare bancario.

In questo caso, il professionista delegato dovrebbe riprodurre fedelmente nell’avviso di vendita l’istruzione (per quanto “capricciosa”) del Giudice dell’Esecuzione e attenervisi, salvo poi discutere della validità della medesima ordinanza di vendita che introduce una indebita discriminazione nel pubblico dei potenziali offerenti – discriminando chi ha un conto postale rispetto a chi ne abbia uno bancario per non meglio precisate ragioni.

Esclusione dell’offerente che abbia versato la cauzione con vaglia postale: come opporsi?

L’ offerente indebitamente escluso potrà far valere le proprie ragioni ricorrendo tramite la presentazione di un ricorso ex articolo 591 ter c.p.c.

L’articolo 591 ter c.p.c. dispone:

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.

Le parti e gli interessati possono proporre avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.

L’offerente indebitamente escluso dal professionista delegato alla vendita può dunque ricorrere al Giudice dell’Esecuzione tramite deposito di detto ricorso.

Il Giudice dell’Esecuzione, letto il ricorso, potrà sospendere – inaudita altera parte (senza informare gli altri – aggiudicatario, creditori etc) – la prosecuzione della procedura verso il trasferimento e il riparto.

Inoltre, il Giudice disporrà la comparizione delle parti ad apposita udienza all’esito della quale potrà accogliere il ricorso o rigettarlo con ordinanza.

Avverso l’ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione può essere proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Questo, almeno, fino a quando non entreranno in vigore le modifiche del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022 che, per le procedure introdotte dal 30 giugno 2023 in poi, hanno reso il provvedimento del giudice non autonomamente reclamabile, ma oggetto, a sua volta, di opposizione ex art. 617 c.p.c.(dinnanzi al medesimo giudice che ha rigettato il provvedimento, per intenderci).

In conclusione, agendo in via giudiziale, l’offerente potrà chiedere al Giudice dell’Esecuzione che venga disposta la revoca dell’aggiudicazione medio tempore intervenuta e la ripetizione delle operazioni di vendita, consentendo al soggetto escluso di potervi prendere parte.

Ricordiamo che i vizi delle operazioni di vendita autorizzano la revoca dell’aggiudicazione non operando la tutela dell’aggiudicatario di cui all’articolo 2929 c.c.

L’aggiudicatario è infatti “protetto” dai vizi della procedura, non dai vizi della vendita!

Il Tribunale di Parma da ragione all’offerente escluso: equipollenti assegno bancario e vaglia circolare

In merito puoi leggere l’ articolo “Vaglia postale per cauzione: il Tribunale da ragione all’offerente escluso” in cui raccontiamo la vicenda, accaduta ad una nostra assistita, che si è vista esclusa da un’ asta immobiliare per aver partecipato versando cauzione con vaglia postale circolare.

Il Tribunale di Parma, all’esito del ricorso proposto da Astafox.com, ha annullato l’asta e revocato l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, ordinando la celebrazione di una vendita e ritenendo la precedente viziata dalla mancata partecipazione dell’offerente – ingiustamente – escluso.

Dott. Andrea Parascandolo

Per approfondire i rimedi avverso un’ asta giudiziaria illegittima leggi “Opposizione all’asta giudiziaria: come si fa” .

Se invece vuoi approfondire il caso dell’esclusione automatica dalla vendita “telematica” del partecipante all’asta puoi leggere Illegittima l’esclusione automatica alle vendite telematiche” o anche l’articolo sulla mancata ammissione alla gara tra gli offerenti.

Se paghi la cauzione in misura insufficiente, la tua offerta sarà invalida e non sarà possibile completare il pagamento della cauzione in un momento successivo. Tratto da una storia vera, ne parliamo nell’articolo “Cauzione insufficiente: il Tribunale di Bergamo da ragione ad Astafox.com

La legge ti permette di acquistare all’asta tramite il tuo avvocato di fiducia, delegando a questi sia la presentazione dell’offerta che la partecipazione all’eventuale gara tra gli offerenti. Per saperne di più relativamente alla procura speciale (da rilasciare all’avvocato) per queste attività, i relativi costi e un modello leggi “Procura speciale asta: come si fa, costi, e modello

Se hai deciso di acquistare all’asta e non sai come visitare un immobile puoi leggere l’articolo “Come visitare un immobile all’asta? . Se vuoi saperne di più sul perché l’acquisto all’asta è l’acquisto più sicuro leggi anche l’articolo “Acquistare all’asta è sicuro”. Per comprendere meglio il motivo per il quale acquistare all’asta è conveniente leggi “acquistare all’asta è conveniente”. Per saperne di più sul come funziona un’ asta giudiziaria leggi anche l’articolo “Come funziona un asta giudiziaria. Per le visite agli immobili ti consigliamo l’articolo “L’inquilino può opporsi alle visite dei potenziali acquirenti?”. Hai mai sentito parlare di acquisto-pre asta? E’ un modo eccezionale per fare affari all’asta senza mai arrivarci! Per maggiori informazioni leggi “Come acquistare in pre-asta e perché dovresti farlo con un esperto.

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