Tutti possono comprare all’asta, tranne il debitore.
Questo lo dice l’articolo 571 c.p.c. nella parte in cui dispone “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale“.
In questo articolo, invece, vediamo chi non può comprare all’asta e pertanto i soggetti esclusi dalla partecipazione.
Possiamo iniziare con un facile elenco di chi non può comprare all’asta.
In particolare non possono acquistare beni all’asta:
- Il debitore esecutato che non può acquistare il suo stesso bene facendone divieto l’articolo 571 c.p.c.
- Il delegato del debitore esecutato che non può acquistare il bene del debitore per interposta persona
- il custode giudiziario che non può acquistare ex art. 1471 c.c. il bene sottoposto alla sua custodia in quanto pubblico ufficiale
- il professionista delegato alla vendita che non può acquistare ex art. 1471 c.c. il bene sottoposto a esecuzione in quanto pubblico ufficiale
- gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (si pensi al Giudice dell’Esecuzione).
Chi non può comprare all’asta? il caso del debitore
Certamente non può comprare all’asta il debitore esecutato facendone divieto l’articolo 571 c.p.c.
Il motivo del divieto è semplice: si vuole evitare che il debitore riacquisti il suo stesso immobile all’asta.
La ragione per cui si vuole impedire al debitore di partecipare all’asta va ricercata anche nella circostanza per cui il debitore potrebbe, partecipando, turbare la vendita concretizzando una vera e propria turbativa d’asta.
Per tale ragione l’offerta eventualmente depositata dal debitore dovrebbe ritenersi un’offerta invalida.
Chi non può comprare all’asta? il caso del delegato del debitore
Per ragioni analoghe il debitore non può partecipare nemmeno per interposta persona ossia tramite un terzo.
Questa affermazione va però moderata.
I parenti del debitore possono acquistare all’asta così come i figli del debitore possono comprare all’asta.
Perfino la società del debitore può comprare la casa del debitore all’asta.
Il punto è diverso.
In via teorica è vietato che qualcuno si presenti all’asta e acquisti in nome e per conto del debitore.
Detta in tutta sincerità, questo non accade mai.
Anche se un parente acquista per conto del debitore di certo non deposita la scrittura con qui il debitore gli richiede di partecipare, per suo conto, all’asta.
In buona sostanza, il divieto dell’articolo 571 c.p.c. è secondo il mio modesto punto di vista facilmente aggirato e facilmente aggirabile.
Nulla impedisce al parente del debitore di acquistare all’asta e di ritrasferire l’immobile subito dopo al proprietario che l’ha perso.
Chi non può comprare all’asta: i divieti speciali di comprare
Veniamo ora all’articolo 1471 c.c. che ci dice chi altro non può comprare all’asta.
In particolare esso dispone:
“Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, [579 c.p.c.] né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395(5).
Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile”
Perfetto.
Nel caso che ci riguarda sono certamente pubblici ufficiali che non possono acquistare all’asta i beni che sono da loro venduti:
Il codice addirittura osserva che in questo caso (caso n.2) l’acquisto è nullo e privo d’effetto.
Il creditore può comprare all’asta?
Anche il creditore, procedente o intervenuto nell’esecuzione immobiliare per cui si procede, può comprare all’asta oltre a fare istanza di assegnazione. Nel caso di acquisto all’asta del creditore questi sarà tenuto a pagare il saldo prezzo, fondamentalmente, o a sé stesso (in caso di versamento diretto) o alla procedura, soldi che, se è l’unico creditore o il maggioritario, in larga parte gli ritorneranno.
L’acquisto all’asta del creditore è, in effetti, non solo possibile ma anche utile in alcune situazioni di acquisto all’asta con cessione del credito
Avv. Daniele Giordano
Crediamo che per acquistare all’asta sia opportuna l’assistenza di un avvocato per saperne di più leggi “Consulente in aste immobiliari: chi è e cosa fa?” e “3 motivi per NON comprare all’asta tramite agenzia”
Hai intenzione di capirci qualcosa delle aste ma trovi solo articoli lunghi e difficili? Leggi il nostro articolo su come funzionano le aste immobiliari in cui troverai esempi e concetti molto semplici per capirci qualcosa in piu!
Per sapere cosa è un’ asta con incanto leggi il nostro articolo su “asta con incanto spiegata semplice” e anche l’articolo sul significato di vendita senza incanto.
Se vuoi approfondire i principali rimedi avverso l’indebita esclusione di un offerente puoi leggere “Opposizione asta giudiziaria: come si fa“.
Altro motivo ricorrente di esclusione è il versamento della cauzione a mezzo vaglia postale circolare. In merito puoi leggere “Cauzione vaglia postale: indebita l’esclusione“” oppure l’articolo “Vaglia postale per cauzione: il Tribunale da ragione all’offerente escluso” in cui raccontiamo la vicenda, accaduta ad una nostra assistita, che si è vista esclusa da un’ asta immobiliare per aver partecipato versando cauzione con vaglia postale circolare. Il Tribunale di Parma, all’esito del ricorso proposto da Astafox.com, ha annullato l’asta e revocato l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, ordinando la celebrazione di una vendita e ritenendo la precedente viziata dalla mancata partecipazione dell’offerente – ingiustamente – esclusa.
Per avere maggiori informazioni sulle motivazioni per le quali un’ offerta potrebbe essere dichiarata invalida potresti leggere “offerta nulla: come quando e perché” o anche “offerta invalida: come opporsi?”
Dopo una cessione del credito si pone il problema, per il nuovo creditore, di decidere se chiedere l’assegnazione o acquistare la casa all’asta, se ti interessa l’interrogativo ne parliamo qui.
La perizia estimativa è corredata da numerosi allegati (ispezioni, rendiconti, visure, risposte del comune circa lo stato urbanistico etc..etc..) di cui riteniamo indispensabile la lettura. Alcune volte questi allegati non sono scaricabili come la perizia. Noi riteniamo che l’offerente possa, a buon diritto, chiederne copia. Ne parliamo nell’articolo “L’offerente ha diritto a chiedere gli allegati della perizia?“
Tema controverso è il rapporto tra l’acquisto all’asta e la confisca penale, per sapere chi “vince” tra l’aggiudicatario e lo stato leggi “Acquisto all’asta e confisca penale“.
Per saperne di più su Astafox puoi consultare le pagine Chi siamo e Cosa Facciamo.