La turbativa d’asta è un reato che punisce chi imbroglia, o cerca di imbrogliare, alle aste giudiziarie.
Alcuni esempi ti potranno fare capire meglio la condotta concretamente punita:
- La persona che, per non fare partecipare altre persone, le paga o premette dei pagamenti
- Il delegato che, in cambio di soldi, dichiara inammissibile una o più offerte per far vincere qualcuno
- Il custode che, in cambio di soldi, fa vedere l’immobile solo a qualcuno
- L’aggiudicatario che chiede soldi al debitore per rinunciare all’aggiudicazione (Cass. Pen. 11979/2017).
Avrai a questo punto già compreso che la norma tutela la libertà dei partecipanti alle vendite giudiziarie e la correttezza e trasparenza della gara.
Turbativa d’ asta significato
L’ articolo 353 del codice penale recita
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Tradotto significa che chiunque impedisca o turbi la gara è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il reato di turbativa d’asta è un reato a forma libera e quindi può essere commesso con qualsiasi azioni che produca come conseguenza la “messa in pericolo” di quanto tutelato dalla norma.
Il reato in commento è un reato di pericolo, e quindi il reato si perfeziona già con la messa in pericolo della correttezza della gara, non essendo, invece, necessario che si verifichi un danno vero e proprio.
La norma parla inoltre di ” violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti”.
Violenza o minaccia potrebbero ad esempio essere utilizzate per impedire a qualcuno la partecipazione all’asta o per imporre a qualcuno di rinunciare all’offerta di acquisto o all’aggiudicazione.
Stessa cosa si dica per i doni, le promesse o le collusioni.
Si pensi ad un caso esemplare.
Quello in cui vi siano due offerenti.
L’uno dice all’altro ti darò 1.000 € se rinunci alla tua offerta di acquisto o, semplicemente, se non effettuerai rilanci.
L’altro concorrente accetta e, di conseguenza, grazie all’accordo criminoso, chi ha proposto l’imbroglio si aggiudica l’immobile ad un prezzo inferiore.
Turbativa d’asta del giudice dell’esecuzione, del delegato e del custode giudiziario

La norma pone un aggravante alla condotta che sia perpetuata dalle figure che dovrebbero garantire la trasparenza e la correttezza della vendita all’asta.
Sono infatti puniti con una pena più severa gli ausiliari del giudice che abbiano realizzato il reato di turbativa d’asta.
Questo si giustifica in virtù del fatto che i medesimi dovrebbero tutelare proprio la correttezza e trasparenza della gara.
Ad esempio è stato condannato ai sensi dell’articolo 353 c.p. per aver commesso il reato di turbativa d’asta il professionista delegato che al ” fine di favorire in una procedura esecutiva pendente il debitore esecutato ha accettato la promessa di quest’ultimo di versargli la somma non dovuta di euro 1.500,00 per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, rappresentati dall’allontanamento dei soggetti interessati all’acquisto di un immobile, in modo da far andare deserta l’asta del 4 dicembre 2018 ed ottenere in tal modo l’abbassamento del relativo prezzo di vendita” (Cassazione Penale sentenza n. 1624 del 18 dicembre 2020).
Allo stesso modo è stato condannato (anche) per turbativa d’asta un Giudice dell’Esecuzione che, al fine di trarne vantaggio, ha aggiudicato l’immobile ad un terzo offerente affinché il medesimo lo ritrasferisse a sua figlia (Cassazione Penale sentenza n. 34969-2018)
Turbativa d’asta immobiliare: prescrizione
Il reato di turbativa d’asta si prescrive in 6 anni da quanto il fatto è stato commesso.
Infatti ai sensi dell’art. 157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Come opporsi ad una vendita se ritieni ci sia stata una turbativa d’asta?
E’ ben possibile, ancora oggi purtroppo, che qualcuno tenti di “sabotare” la vendita forzata.
La domanda che ci poniamo a tal riguarda è: cosa deve fare l’offerente che “viene allontanato dalla gara” o al quale viene promesso denaro per non partecipare?
Insomma, nel caso in cui l’offerente dovesse essere avvicinato da malintenzionati cosa deve fare?
Ovviamente, da avvocato civilista, potrò unicamente dirti quello che, secondo il procedimento civile, dovresti fare.
Non tratterò, per mia incompetenza, le questioni strettamente penali.
La giurisprudenza sui rimedi civili alla turbativa d’asta è scarsa.
Nella forse unica occasione in cui la Suprema Corte si è interessata della questione è stato detto che l’offerente escluso dalla partecipazione alla gara per il possibile intervento di un “turbatore” deve opporsi con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. all’aggiudicazione, frutto della devianza. (Si veda Cassazione Civile s. n. 22240 del 14 luglio 2022 secondo cui “non v’è dubbio che qualunque strumento processuale sia concepito per “tutelare i diritti” delle parti; ma nemmeno può esservi dubbio che ove la legge preveda uno strumento ad hoc, è quest’ultimo che deve essere utilizzato: e chi si duole della illegittimità di un’aggiudicazione deve proporre opposizione avverso il relativo provvedimento giudiziario ai sensi dell’articolo 617 c.p.c)
Del resto, lo si ricorda, il Giudice dell’Esecuzione, una volta messo a conoscenza della questione tramite detta opposizione (che comunque deve essere proposta in tempi brevissimi) può accogliere la stessa o fare applicazione dei poteri a lui riconosciuti ex art. 586 c.p.c.
L’articolo 586 c.p.c. infatti attribuisce al Giudice dell’Esecuzione il potere di non far luogo al trasferimento quando il prezzo sia ritenuto ingiusto.
L’ingiustizia del prezzo, è stato osservato, non va parametrata al quantum dell’offerta.
Piuttosto alla “regolarità” del procedimento di vendita.
Ne consegue che una vendita avvenuta in virtù di un procedimento viziato darà – certamente – luogo ad un prezzo viziato, e quindi ingiusto.
Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione, dicevamo, messo a conoscenza della irregolarità, derivante dalla turbativa d’asta, può sia accogliere l’opposizione ritualmente proposta e revocare l’aggiudicazione o, comunque, in virtù di poteri riconosciutigli dalla legge, può d’ufficio revocare l’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. in considerazione dell’ingiustizia del prezzo (ingiustizia del prezzo derivante dall’illegittimità del procedimento di vendita).
L’amico del debitore che si aggiudica l’immobile e non paga il prezzo (per guadagnare tempo) commette turbativa d’asta?
La questione è questa.
Tizio sta perdendo la casa all’asta.
Caio, suo amico, partecipa, per Tizio (che non potrebbe stante il divieto ex art. 571 c.p.c.) alla vendita e si aggiudica l’immobile.
Caio, scaduti i termini per il pagamento del saldo prezzo, non paga quanto dovuto.
In buona sostanza, Caio perde la cauzione ma Tizio guadagna circa 6-7 mesi in cui potrà continuare a stare nell’immobile.
Questa “manovra” – certamente dilatoria – non integra gli estremi del reato di turbativa d’asta ai sensi dell’articolo 353 del codice penale.
Secondo la Suprema Corte “le condotte pure obiettivamente dilatorie e ostruzionistiche tenute da ” Caio” restano estranee al perimetro definitorio della fattispecie criminosa di cui all’art. 353 cod. pen. e perciò all’area di rilevanza penale delle stesse, non essendo stata violata con mezzi violenti o fraudolenti la par condicio dei creditori, né tantomeno la libera concorrenza all’interno della procedura esecutiva immobiliare de qua” (Cass. Penale Sez. VI Ord. n. 4198 del 9 febbraio 2022)
Le uniche sanzioni per Caio saranno dunque la decadenza dall’aggiudicazione, la perdita della cauzione e la possibile condanna ex art. 587 c.p.c. al pagamento della differenza tra il valore della sua aggiudicazione e quella successiva, se inferiore.
Avv. Daniele Giordano
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