Devo versare il saldo prezzo alla banca creditrice?

saldo prezzo
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Una volta aggiudicato l’immobile all’asta si pone il problema di come, quando e a chi pagare la parte residua del saldo prezzo.

Abbiamo, in molti altri articoli, parlato del versamento del saldo prezzo che è forse l’adempimento più importante per l’aggiudicatario. Certamente è l’adempimento fondamentale per ottenere la proprietà dell’immobile e la consegna delle chiavi.

Ricordiamo, a tal proposito, che esso va fatto entro un preciso termine. Trascorso questo termine l’aggiudicatario rischia di perdere la cauzione e di poter essere condannato al pagamento di un ulteriore somma!

Oggi vogliamo, invece, parlare della possibilità di dover pagare direttamente alla banca creditrice l’importo residuo del prezzo.

Di solito, infatti, la parte residua del prezzo viene pagata dall’aggiudicatario su un conto corrente della procedura esecutiva immobiliare.

Alcune volte però ti sarà chiesto di bonificare dette somme direttamente alla Banca che ha fatto il pignoramento.

Ti anticipo che è una richiesta del tutto normale e, pertanto, non c’è nulla di cui allarmarsi.

La legge prevede espressamente la possibilità, in taluni casi, di pagare direttamente al creditore fondiario tutto o parte del saldo prezzo.

Versamento saldo prezzo: Il pagamento diretto alla Banca creditrice

Quando acquisti all’asta sei tenuto a pagare il saldo prezzo (la parte residua del prezzo) in un preciso termine, previsto dall’avviso di vendita e dall’ordinanza di vendita.

Questo perché, una volta aggiudicato l’immobile, avrai versato solo un “misero” 10% a titolo di cauzione e quindi la maggior parte della fetta di quanto ancora dovuto (il 90%) non sarà stato ancora corrisposto.

Perfetto.

Il saldo prezzo (così viene chiamata la parte residua del prezzo ancora da versare) va versato, normalmente, al conto corrente della procedura esecutiva immobiliare insieme ad un ulteriore somma per le spese accessorie (il cd. “fondo spese).

In alcuni casi, invece, ti sarà espressamente richiesto di bonificare questa somma, o parte di essa, alla Banca o alla società di recupero crediti che ha pignorato l’immobile venduto all’asta.

Questa richiesta è, come si anticipava, del tutto legittima.

Versamento saldo prezzo: Cosa dice la legge sul pagamento diretto?

E’ la legge a disporre che, quando il pignoramento sia stato avviato per un mutuo fondiario impagato, il giudice può disporre che il versamento del saldo prezzo avvenga direttamente in favore del creditore (cd “pagamento diretto”).

L’art. 40 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) al comma quarto, infatti, dispone che:

“Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Lo scopo di tale norma è semplice.

In questo modo il creditore (la Banca generalmente) prende i soldi più velocemente.

Non deve attendere i tempi, spesso lunghissimi, per il “successivo bonifico” da parte della procedura esecutiva immobiliare. Bonifico che avverrebbe successivamente all’ udienza per l’approvazione del piano di riparto.

Altrettanto comprensibile è la ratio della norma. Essa si inserisce in una serie di “benefici” che vengono riconosciuti ai creditori fondiari. Come, ad esempio, la mancata necessaria notifica del titolo esecutivo).

Conclusione

Se ti è arrivata la richiesta di pagamento del saldo prezzo, o parte di esso (generalmente l’80 percento), direttamente al creditore non ti preoccupare. La richiesta, come avrai visto, è del tutto lecita.

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Avv. Daniele Giordano

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