Responsabilità civile e penale del professionista delegato

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Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Se vengo escluso da una gara, senza alcuna ragione, posso chiedere al delegato di risarcirmi i danni?

Se il professionista nominato riporta nell’avviso di vendita informazioni sbagliate sull’asta posso chiedere il risarcimento dei danni?

Sono tante, difficile e complesse le domande sulla responsabilità del professionista delegato alla vendita.

Anche se la maggior parte dei professionisti delegati che ho avuto il piacere di conoscere sono professionisti competenti e attenti, oggettivamente – in alcuni – seppur rari – casi – anche il professionista delegato alla vendita può sbagliare.

In questi (ripeto: rari) casi io ritengo che il professionista delegato sia tenuto a rispondere civilmente del danno arrecato e quantomeno delle spese sopportate dal danneggiato per ripristinare la legalità.

Facciamo l’esempio classico dell’illegittima esclusione dalla vendita telematica.

Mettiamo il caso che il delegato escluda, in violazione della legge, un partecipante ritenendo non accreditata la cauzione invece accreditata nei termini previsti dall’avviso di vendita.

In questo caso il terzo – offerente pretermesso – con un ricorso ex art. 591 ter ottiene effettivamente la ripetizione dell’asta.

Malgrado il terzo abbia ragione, il Giudice con l’ordinanza con cui dispone la ripetizione dell’incanto non condanna il professionista delegato al pagamento in favore del terzo delle spese legali dovute per il ricorso.

Si avverte, in effetti, una certa ingiustizia che ritengo intollerabile.

Una volta accertato l’errore in cui è incorso l’ausiliare del giudice dell’esecuzione, non vedo ragioni per cui il medesimo non possa essere tenuto a risarcire la parte del danno prodotto.

Certo andrà data prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto, della colpa/dolo del delegato (cosa non semplicissima) ma credo che una volta verificati questi aspetti nulla osti al risarcimento (che andrà chiesto al giudice normalmente competente e non già al giudice dell’esecuzione).

Il professionista delegato alla vendita: chi è?

Nei procedimenti di esecuzione forzata abbiamo più volte fatto menzione di una figura centrale, indispensabile per un efficiente svolgimento del procedimento ossia il professionista delegato addetto alla vendita

Ai sensi dell’Articolo 591 bis cpc, il Giudice dell’esecuzione deve delegare ad un avvocato, notaio o un commercialista le operazioni di vendita forzata, salvo che non ritenga opportuno procedervi autonomamente nel rispetto degli interessi delle parti coinvolte nella procedura esecutiva. 

Le attività che possono costituire oggetto di delega sono tutte quelle successive all’ordinanza di vendita e all’aggiudicazione, fatte salve quelle di cui al 586 cpc (trasferimento del bene espropriato). 

Attraverso la L.302/1998 il legislatore ha inserito una disciplina che regola la partecipazione di professionisti al procedimento esecutivo, dando luogo ad una esternalizzazione delle attività che di regola spettano all’ufficio esecutivo. 

Con numerosi e successivi interventi legislativi la delega delle operazioni di vendita forzata è divenuta obbligatoria; in tal senso, il Decreto Legge n.59/2016 ha comportato una profonda modifica del 179 ter disposizioni attuative del cpc con riguardo ai criteri che governano la formazione e la tenuta dell’elenco dei professionisti che si occupano delle operazioni di vendita al fine di introdurre un novero di soggetti con competenze specifiche nel settore dell’esecuzione forzata. 

La ratio della nuova disciplina legislativa è stata quella di assicurare una professionalità maggiore dei soggetti delegati al fine di accrescere l’efficienza ed il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia. 

In tal senso, ai fini della delega è necessaria l’iscrizione negli appositi elenchi tenuti presso gli uffici giudiziari per i quali la legge stessa richiede il rispetto degli obblighi di formazione non previsti nella disciplina originaria. 

In definitiva appare assolutamente efficace il nuovo sistema di reclutamento dei delegati, in quanto consente di delegare le attività di vendita a soggetti interessati allo svolgimento di tali tipologie di incarichi, evitando che si sostituiscano al giudice figure non qualificate che costituiscono un punto debole per il buon andamento delle procedure esecutive. 

Qual è la natura giuridica della delega? 

Individuare la natura giuridica della delega non è importante soltanto dal punto di vista teorico ma assume rilevanza anche con riguardo ad aspetti pratici legati alla responsabilità del professionista delegato alla vendita nell’espletamento delle sue mansioni. 

A tal proposito in dottrina troviamo diversi orientamenti: 

  1. Professionista delegato è considerato come un ausiliare del giudice ossia un soggetto estraneo all’ordine giudiziario che non esercita la funzione giudiziaria ma che, attraverso un atto di nomina da parte del giudice, viene incaricato di svolgere attività strumentali all’esercizio della giurisdizione
  1. Professionista delegato appare come un ausiliario sui generis perché tutti i compiti che gli vengono assegnati possono essere svolti anche dal giudice, in assenza di delega. 
  1. La dottrina maggioritaria guarda al professionista delegato alla vendita come un sostituto del giudice dell’esecuzione e non un mero ausiliare. Egli, secondo tale indirizzo, svolge un’attività che va oltre i compiti di assistenza o collaborazione siccome la legge lo autorizza a porre in essere atti che hanno la stessa valenza processuali di quelli compiuti dal giudice dell’esecuzione in un’espropriazione non delegata

In tale contesto appare opportuno ricordare che al delegato non è consentito il compimento di atti che determinano l’esercizio della giurisdizione in senso stretto e quelli che conferiscono rilevante discrezionalità al giudice dell’esecuzione come: 

Quali sono i rimedi esperibili avverso gli atti del delegato? 

Gli atti del professionista delegato alla vendita sono sottoposti al controllo ex. 60 cpc ma non possono essere impugnati mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui al 617 cpc. 

Il 591 ter cpc prevede che gli atti del delegato possono essere impugnati mediante reclamo al giudice dell’esecuzione che può essere avanzato fino a quando non abbia luogo l’esecuzione dei provvedimenti reclamati. 

In forza di tali argomentazioni si è affermata l’inammissibilità dell’opposizione ex.617 cpc al fine di conseguire l’annullamento dell’avviso di vendita e degli atti successivamente posti in essere dal delegato, quando fondata sul mancato rispetto delle formalità pubblicitarie predisposte dalla legge. 

Da notare che, per effetto della riforma cartabia, l’ordinanza che decide il ricorso ex art. 591 ter c.p.c. non è più reclamabile al collegio ex art. 624 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. ma opponibile ex art. 617 c.p.c.

La responsabilità civile del professionista delegato alla vendita

A differenza dell’opinione prevalente in dottrina, la giurisprudenza guarda al professionista delegato alla vendita come un ausiliario del giudice che esercita una funzione pubblica, mirata al completamento della procedura di vendita forzata dei beni pignorati. 

Si attesta in capo ai professionisti indicati nel 591 bis cpc una responsabilità civile extracontrattuale (2043 cc) nell’ipotesi in cui sia presente un danno ingiusto a carico di una delle parti del processo esecutivo o di soggetti terzi. 

La giurisprudenza tende ad escludere una responsabilità di natura contrattuale del delegato nei riguardi delle parti della procedura esecutiva, in assenza di un incarico professionale privatistico nonostante i giudici abbiano cercato di aggirare tale ostacolo ricorrendo ad un istituto tedesco come quello della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”

La responsabilità civile del professionista delegato alla vendita emerge quando c’è la violazione dell’ordinanza di delega alla vendita che rappresenta la fonte dei poteri conferiti al delegato. La conseguenza di tali violazioni è rappresentata dall’illegittimità dell’aggiudicazione che può essere fatta valere dagli interessati, compreso il debitore

Quindi se il delegato non adempie ai suoi doveri, ad esempio commettendo errori o violando le regole dell’asta, potrebbe essere chiamato a risponderne civilmente. Questo significa che potrebbe essere chiamato a risarcire i danni o le perdite subite da terzi a causa delle sue azioni od omissioni durante il corso del procedimento di vendita forzata. 

Un esempio di responsabilità civile del professionista delegato addetto alla vendita ricorre quando egli abbia raggiunto un’intesa con un solo offerente, escludendo le offerte presentate da tutti gli altri soggetti interessati. 

La responsabilità penale del professionista delegato alla vendita 

Per poter parlare della responsabilità penale del delegato è necessario precisare che si tratta di un pubblico ufficiale, pertanto rientra nel novero di soggetti indicati dal primo comma del 357 cp. 

Il delegato può essere perseguito penalmente per i reati di cui al 476 ss cp concernenti la falsità in atti, così come potrà essere chiamato a rispondere per il reato di abuso d’ufficio ai sensi del 323 cp qualora nello svolgimento delle proprie funzioni procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arreca un danno ingiusto ad altri.

Potrà configurarsi nei confronti del delegato anche la rivelazione dei segreti d’ufficio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del 326 cp, al fine di salvaguardare il buon andamento e l’imparzialità della P.A.

La giurisprudenza consolidata afferma la configurabilità del peculato (314 cp) qualora il delegato si appropri delle somme che vengono versate dall’aggiudicatario. 

In ultimo, qualora il delegato non compia le attività nei tempi fissati dal giudice dell’esecuzione, può materializzarsi il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio (328 cp), con il giudice che può disporre la revoca della delega, salvo il caso in cui il mancato compimento degli atti sia dovuto a causa a lui non imputabile. 

Esempio: Delegato si accorda con un offerente affinchè elimini tutte le altre offerte, dando luogo ad una ipotesi di collusione dalla quale nasce la responsabilità penale.

Esempio: Delegato si appropria delle somme versate dall’aggiudicatario per l’acquisto dell’immobile, in questo caso è responsabile del reato di peculato. 

Esempio: Delegato non compie le operazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nei termini stabiliti, dando luogo al reato di omissioni di atti di ufficio. 

Conclusioni

Il professionista delegato addetto alla vendita garantisce che le aste giudiziarie si svolgano in modo efficiente, trasparente e conforme alle normative

La sua presenza è fondamentale per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte e per assicurare che il processo di vendita si svolga sia condotto in modo equo e giusto

Grazie al suo operato, si promuove la fiducia nel sistema giudiziario e si facilita la liquidazione dei beni, contribuendo alla soddisfazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti in una procedura di esecuzione forzata.

Per queste ragioni il legislatore prevede una serie di disposizioni volte ad assicurare che il delegato svolga le attività che gli vengono conferite dal giudice dell’esecuzione nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono contraddistinguere il suo operato. 

Dott. Andrea Parascandolo

(legal writer per astafox.com)

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