Consegna dell’immobile all’aggiudicatario

decreto di trasferimento e consegna chiavi
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Ti sei aggiudicato l’immobile ma non sai quando ti verranno consegnate le chiavi?

Vuoi sapere, in anticipo, quanto tempo passa dall’aggiudicazione alla consegna delle stesse?

Vuoi approfondire il tema decreto di trasferimento e consegna chiavi?

In questo articolo proveremo a spiegarti in che modo e in che tempo avviene la consegna dell’immobile all’aggiudicatario, anche se sarebbe il caso di definirlo “nuovo proprietario“.

Proveremo anche a comprendere se sia possibile anticipare questo lasso temporale ossia se ci siano degli strumenti per avere le chiavi dell’immobile prima del tempo.

Il tema del decreto di trasferimento e della consegna delle chiavi ha sempre attratto molto l’interesse degli aggiudicatari!

Ti anticipo che ci sono degli strumenti grazie ai quali è possibile guadagnare tempo, alcune volte anche molto tempo per anticipare addirittura la consegna delle chiavi rispetto al decreto di trasferimento!

Uno di questi è l’ istanza di liberazione dell’ immobile all’ asta.

Partiamo dalle basi

⭐ Se ti interessa l’argomento delle aste immobiliari, ti consiglio il nostro super manuale I segreti delle aste immobiliari dove scoprirai tutto, anche quello che non ti aspetti, sulle aste giudiziarie.

Se invece sono passate alcune settimane dall’aggiudicazione e non ti sono state ancora consegnate le chiavi, chiamaci per una prima consulenza gratuita!

Consegna dell’immobile all’aggiudicatario: il decreto di trasferimento

Il primo step a cui fare riferimento è il decreto di trasferimento.

Una volta aggiudicato l’immobile, e pagato il saldo prezzo, viene infatti emesso questo provvedimento con cui viene trasferita la proprietà dell’immobile.

(Per saperne di più sul versamento del saldo prezzo leggi qui.)

(Se vuoi scoprire cos’è il decreto di trasferimento ne parliamo qui)

Il decreto di trasferimento, firmato dal giudice trasferisce, a tutti gli effetti, il bene dal debitore esecutato al nuovo proprietario.

Consegna dell’immobile all’aggiudicatario: la consegna delle chiavi

Successivamente al decreto di trasferimento, il Custode giudiziario è tenuto a consegnare le chiavi dell’immobile all’aggiudicatario libero da cose e persone

Dopo il decreto di trasferimento c’è dunque la consegna delle chiavi.

Pertanto, se l’immobile è occupato, il Custode deve procedere alla liberazione dello stesso senza poter chiedere nessun compenso all’aggiudicatario.

Allo stesso modo deve procedere se vi è necessita di sgomberare gli arredi ancora presenti, dopo il trasferimento, nello stabile.

La liberazione è infatti una di quelle attività per cui il custode giudiziario viene ricompensato, dalla procedura esecutiva immobiliare, al termine della vendita.

Successivamente al decreto di trasferimento, pertanto, l’aggiudicatario ha il diritto di godere e disporre dell’immobile acquistato come un normale proprietario.

Pertanto dovrà ricevere le chiavi dell’immobile acquistato all’asta nonché potrà percepire gli eventuali canoni di locazione, qualora sia pendente un contratto di affitto.

Nota bene: la liberazione dell’immobile occupato a cura della procedura è condizionata da una particolare richiesta che l’aggiudicatario deve rivolgere al massimo entro il pagamento del saldo prezzo ex art. 560 c.p.c. Qualora tale istanza o richiesta dovesse mancare, la procedura potrebbe – del tutto legittimamente – rifiutarsi di liberare l’immobile.

Tale previsione non opererà per le procedure introdotte dal 30 giugno 2023, per le quali entreranno in vigore le modifiche di cui al d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022 e, tra queste, la nuova formulazione dell’articolo 560 c.p.c. (che non richiede più l’istanza dell’aggiudicatario).

Consegna dell’immobile all’aggiudicatario: se il debitore abita l’immobile

Attenzione: in alcuni casi dovrai aspettare un po’ di tempo prima di avere le chiavi dell’immobile, anche successivamente al decreto di trasferimento.

La legge, infatti, consente al debitore che abita l’immobile di avere 60 giorni di tempo successivi al decreto di trasferimento per lasciare la casa.

Pertanto, in questi casi, avrai diritto a chiedere ed ottenere le chiavi dal 61esimo giorno successivo al decreto di trasferimento.

L’art. 560 c.p.c. dispone, infatti, all’ultimo comma “Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma“.

Si ricordi che la liberazione a cura e spese della procedura non è automatica. Essa è condizionata ad una precisa richiesta dell’aggiudicatario senza la quale il Custode Giudiziario può legittimamente rifiutarsi di procedere.

Consegna dell’immobile all’aggiudicatario: possibile anticiparsi?

In taluni casi, al fine di anticipare la consegna dell’immobile all’aggiudicatario, questi viene reso, nell’attesa del decreto di trasferimento, Custode della procedura esecutiva immobiliare e gli vengono, in tale qualità, consegnate le chiavi.

Quindi per avere la consegna delle chiavi prima del decreto di trasferimento è possibile presentare, con il proprio avvocato, un’ istanza del genere in cui si chiede, pertanto, la consegna delle chiavi prima del decreto di trasferimento o contestualmente a esso.

Per leggere copia dell’istanza e sapere in quali casi NON depositarla si legga “Nomina aggiudicatario custode: fac simile istanza e spiegazione”.

Questa possibilità è riservata di solito agli immobili liberi che, come tali, sono più soggetti a incuria e devastamenti.

Non avrebbe senso, infatti, abbondonare l’immobile a se stesso nell’attesa del decreto di trasferimento che potrebbe tardare, anche di molto, per la lentezza del Tribunale o della cancelleria.

Alcuni Tribunali espressamente consentono dunque all’aggiudicatario che abbia pagato il saldo prezzo (requisito sempre richiesto) di essere nominato Custode e di ricevere, quindi, le chiavi dell’immobile prima del suo effettivo trasferimento.

Ottenere la consegna dell’immobile prima del decreto di trasferimento, o sollecitare l’emissione dello stesso, sono tutte attività molto importanti.

Guadagnare 6 mesi, 8 mesi, 1 anno fa una grande differenza considerato che, in quel tempo, potresti magare iniziare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento che hai acquistato o potresti, semplicemente, iniziare a viverci (o a lavorarci se si tratta di un negozio).

Inutile dire che la consegna anticipata è ancor più redditizia quando l’immobile è affittato, considerato che, ogni mese perso, è un canone che perdi, un canone che viene, invece, incassato dalla procedura esecutiva immobiliare.

Se hai bisogno di essere aiutato per ottenere quanto prima la consegna dell’immobile che ti sei aggiudicato, o vuoi semplicemente sapere se vi sia questa possibilità nel tuo caso, o come comportarti in caso di aggiudicazione contattaci, proveremo ad aiutarti anche se alla fine deciderai di non rivolgerti a noi.

Avv. Daniele Giordano

Per una panoramica sulla liberazione dell’immobile occupato all’asta puoi leggere l’articolo “Casa all’asta occupata: cosa fare?” in cui approfondiamo – concretamente – cosa fare in caso di immobile occupato dal debitore, da bambini, da persone anziane.

Alcune volte piuttosto che un avvocato, il custode potrebbe essere una persona giuridica o meglio un Istituto di Vendite Giudiziarie, per approfondimenti clicca qui.

Se hai dubbi o domande leggi la nostra Guida aste immobiliari per principianti con esempi pratici in cui cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti sulle aste giudiziarie. Se ti interessa l’argomento acquisto all’asta e affitto oppure hai letto che l’immobile che vuoi acquistare all’asta è affittato ti invito a leggere l’articolo “Casa all’asta con contratto di affitto: cosa fare?” e l’approfondimento giuridico “Locazione e aste giudiziarie: opponibilità e proroga”

Se hai intenzione di acquistare all’asta per poi rivendere l’immobile a terzi, guadagnando la differenza, potresti leggere questo articolo in cui approfondiamo gli aspetti a cui fare attenzione per questo tipo di operazioni.

E’ possibile vedere l’immobile pignorato dopo l’aggiudicazione? Ne parliamo nell’articolo “visita immobile all’asta dopo l’aggiudicazione: è possibile?”

Per approfondire gli aspetti relativi alla visita dell’immobile all’asta leggi anche “Quanto tempo ci vuole per visitare un immobile all’asta?

Sapevi che l’aggiudicatario deve depositare un’ esplicita istanza per ottenere la liberazione a cura e spese della procedura esecutiva immobiliare? Ne parliamo nell’articolo istanza aggiudicatario per la liberazione a cura del custode.

In questo articolo “acquisto all’asta e vizi dell’immobile” invece, ci chiediamo cosa succeda se l’immobile acquistato all’asta presenti dei vizi e quali tutele siano riconosciute all’aggiudicatario.

Alcune volte potresti aver letto immobile in corso di liberazione, vediamo cosa significa in questo articolo.

Quanto tempo ci vuole per liberare l’immobile acquistato all’asta? Generalmente, se tutto va bene, tra i 3 e i 6 mesi. Ne parliamo in questo articolo.

Se vuoi saperne di più sul perché l’acquisto all’asta è l’acquisto più sicuro leggi anche l’articolo “Acquistare all’asta è sicuro”. Per comprendere meglio il motivo per il quale acquistare all’asta è conveniente leggi “acquistare all’asta è conveniente”. Per saperne di più sul come funziona un’ asta giudiziaria leggi anche l’articolo “Come funziona un asta giudiziaria. Per le visite agli immobili ti consigliamo l’articolo “L’inquilino può opporsi alle visite dei potenziali acquirenti?”. Hai mai sentito parlare di acquisto-pre asta? E’ un modo eccezionale per fare affari all’asta senza mai arrivarci! Per maggiori informazioni leggi “Come acquistare in pre-asta e perché dovresti farlo con un esperto.

Se hai ancora dei dubbi, vorresti essere seguito, o anche semplicemente hai bisogno di qualcuno che ti consigli la strada giusta da seguire contattaci saremo felici di aiutarti.

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