Il decreto di trasferimento è un provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Più nel dettaglio, è il provvedimento tramite il quale il Giudice dell’Esecuzione trasferisce la proprietà dell’immobile acquistato all’asta al nuovo proprietario.
Il decreto di trasferimento, pertanto, è un atto del giudice che trasferisce il diritto acquistato senza necessità di ulteriori passaggi.
Dopo la sua emissione, infatti, l’immobile diventa automaticamente di proprietà dell’aggiudicatario. Le successive attività (voltura catastale, invio al conservatore dei pubblici registri) hanno la sola funzione di rendere conoscibile a terzi il trasferimento.
Cosa è il decreto di trasferimento?
L’art. 586 c.p.c. in merito al trasferimento del bene dispone “
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’ aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
2.Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
L’art. 586 c.p.c. dispone che, una volta che l’aggiudicatario ha versato il saldo prezzo, il giudice, a meno che non ritenga il prezzo ingiusto, pronuncia decreto con il quale trasferisce il bene espropriato all’aggiudicatario.
Anche se, in passato, si è tentennato circa l’operatività immediata o differita del decreto di trasferimento ad oggi è pacifica la giurisprudenza nel ritenere che il decreto in commento produca effetti istantanei, malgrado sia provvedimento opponibile ex art. 617 c.p.c.
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a decidere, hanno stabilito con la sentenza n. 28387 del 14 dicembre 2020 che il decreto del giudice comporta l’immediato trasferimento del bene, purgato e liberato dai pesi indicati dalla norma.
Il conservatore, pertanto, deve cancellare le trascrizioni e le iscrizioni precedenti indipendentemente dal decorso dei termini per l’opposizione agli atti esecutivi.
Quando viene emesso il decreto di trasferimento?
Tizio presenta un’ offerta d’acquisto per un immobile all’asta. Essendo l’unico offerente viene dichiarato aggiudicatario del bene. Versa la residua parte del prezzo oltre il fondo spese.
Arrivati a questo punto Tizio ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge ossia:
Ha pagato, entro il termine previsto, il saldo prezzo oltre il fondo spese.
Il Giudice dell’Esecuzione, verificata la regolarità dell’operato di Tizio, emetterà un provvedimento (chiamato, per l’appunto, decreto di trasferimento) con cui trasferirà la proprietà (o altro diritto oggetto di acquisto) dal debitore esecutato a Tizio.
Quanto tempo ci vuole per avere il decreto di trasferimento?
Secondo la nostra esperienza, dal versamento del saldo prezzo ci vogliono circa 2/3 mesi.
Molto dipende dalla:
velocità del professionista delegato alla vendita (il quale deve redigere la bozza del decreto di trasferimento “la cd. minuta del decreto di trasferimento”)
velocità del Giudice dell’Esecuzione (il quale magari è oberatissimo di lavoro e potrebbe tardare oltre il dovuto)
celerità della Cancelleria (nell’accettazione degli atti e nella trasmissione di questi)
In alcuni (rari) casi ci potrebbe volere anche un anno (delegati pigri – tribunali “disorganizzati” – cancellerie lente).
Si può anticipare il tempo per l’emissione del decreto di trasferimento?
Per evitare ritardi ed “attenzionare” la questione al Giudice dell’Esecuzione sarebbe opportuno sollecitare il medesimo all’emissione del decreto di trasferimento (sempre che il ritardo non sia dovuto al mancato deposito della bozza da parte del professionista delegato).
In effetti il ritardo nell’emissione del decreto può diventare un vero e proprio problema.
Pensiamo al caso in cui, ad esempio, l’aggiudicatario ha necessità di avere le chiavi dell’immobile e questo sia occupato.
In questo caso la liberazione sarà possibile solo dopo 60 giorni dal decreto di trasferimento.
Che questo venga emesso dopo 1 mese, o dopo 6 mesi, comprenderai che c’è una grande differenza!
Piccolo trucco: puoi chiedere al Giudice dell’Esecuzione di essere nominato custode dell’immobile e di poter ricevere, in tale vesti, le chiavi! – Ne parliamo approfonditamente nell’articolo “Consegna della casa acquistata all’asta dopo il decreto di trasferimento“
Oppure si pensi al caso in cui l’immobile acquistato all’asta sia affittato e questo inquilino versi tutti i mesi 1.000 euro alla procedura esecutiva immobiliare.
Anche in questo caso ogni mese “perso” equivale ad un mancato incasso!
L’aggiudicatario infatti percepisce i canoni di locazione solo dall’emissione del decreto di trasferimento.
Insomma: il tempo è denaro e non va perso inutilmente!
Ecco perché consigliamo ai nostri assistiti di presentare un’istanza formale al giudice dell’esecuzione per evidenziare i motivi e le urgenze per cui si ritiene doverosa l’immediata emissione del provvedimento.
Avv. Daniele Giordano
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