Il D.Lgs.n.149/2022 che attua la L.n.206/2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) ha innovato il processo esecutivo tenendo anche conto della necessità di rispettare le richieste del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e di realizzare i suoi obiettivi di celerità dei giudizi e semplificazione per la definizione dei contenziosi.
Appare utile elaborare un breve riepilogo degli interventi più importanti operati in materia di aste immobiliari dalla Riforma Cartabia:
Aste immobiliari dopo la Riforma Cartabia: cosa cambia?
Le modifiche in sintesi riguardano:
- L’abolizione della formula esecutiva
- La semplificazione della ricerca telematica dei beni da pignorare
- La modifica dei termini per completare la documentazione ex art. 567 c.p.c. ipocatastale
- La modifica dell’art. 560 c.p.c.
- Introduzione della vendita diretta
- L’istituzione di un obbligo anti – riciclaggio per gli aggiudicatari
475 cpc – “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”
Viene abrogata la formula esecutiva, a cui è seguita l’eliminazione della spedizione del titolo in forma esecutiva prevista dal 476 cpc.
Di conseguenza, il documento da portare ad esecuzione avrà un’efficacia di titolo esecutivo grazie all’intervento del solo difensore del creditore, che in calce all’atto dovrà attestare la conformità all’originale della copia estratta dal fascicolo telematico del processo.
Nell’esigenza di accelerare e snellire il procedimento esecutivo, la formula esecutiva del titolo è stata sostituita dal rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale.
488 cpc combinato disposto con 159 ter disp.att.cpc – “Fascicolo dell’esecuzione”
A seguito del deposito dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, il cancelliere provvede a formare il fascicolo dell’esecuzione in cui inserisce tutti gli atti compiuti dal giudice, cancelliere, ufficiale giudiziario, oltre agli atti ed i documenti depositati dalle parti e dagli interessati.
Nell’ottica dell’informatizzazione della giustizia civile, la Riforma Cartabia ha previsto che il fascicolo dell’esecuzione deve avere un formato telematico.
A seguito della formazione del fascicolo di esecuzione telematico, questo andrà presentato al Presidente del Tribunale affinchè si proceda alla nomina del Giudice dell’esecuzione e si garantisca la prosecuzione del procedimento esecutivo.
La Riforma ha eliminato la facoltà per il creditore di depositare una copia autentica del titolo esecutivo, lasciando fermo l’obbligo di presentare l’originale su richiesta del Giudice dell’esecuzione.
In definitiva il 488 co.2 cpc statuisce che: “Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice”.
492 bis cpc in combinato disposto con 155 bis/ter/quinquies disp.att.cpc – “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”
Nel tentativo di semplificare la procedura, la Riforma Cartabia ha consentito al creditore di rivolgersi in maniera immediata all’ufficiale giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore.
Nella disciplina precedente era richiesta la preventiva autorizzazione del Presidente del Tribunale, mentre oggi va presentata un’istanza all’ufficiale giudiziario che procede alla ricerca.
La stessa norma, nella sua nuova formulazione, prevede la sospensione del termine di efficacia del precetto (481 cpc). Il suddetto termine viene sospeso dalla data di presentazione dell’istanza di ricerca telematica dei beni fino alla data in cui giunge la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito la ricerca per assenza dei presupposti ed il rigetto dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale.
559/560 cpc – “Custodia dei beni pignorati”
La Riforma Cartabia ha previsto l’anticipazione della nomina del custode del compendio immobiliare pignorato come strumento mediante il quale si incentiva il funzionamento e l’efficienza della procedura di espropriazione.
Il co.2 prevede che il giudice dell’esecuzione, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale ex.567 cpc e contestualmente alla nomina dell’esperto, può procedere a nominare il custode giudiziario dei beni pignorati mediante un provvedimento non impugnabile.
La disposizione si pone sulla stessa lunghezza d’onda di una delibera del Consiglio dei Ministri del Dicembre 2021, infatti il CSM aveva espresso un parere favorevole con riguardo all’anticipazione della nomina del custode giudiziario al momento in cui viene nominato anche l’esperto stimatore.
560 cpc siccome la Riforma Cartabia persegue l’obiettivo di velocizzare il processo esecutivo, in questa norma viene attribuito al custode giudiziario il compito di procedere all’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile nel rispetto delle disposizione del Giudice dell’Esecuzione, ma viene dispensato dall’osservanza delle formalità previste in materia di consegna e rilascio di cui al 605 ss cpc. e sopratutto dalla necessaria richiesta dell’aggiudicatario
567 cpc – “Istanza di vendita e termini per il completamento della documentazione ipocatastale
La Riforma Cartabia è intervenuta con riguardo al termine entro il quale il creditore procedente deve depositare la documentazione ipocatastale ventennale che riguarda l’immobile oggetto di un procedimento di pignoramento, i termini di proroga che possono essere richiesti dal creditore (per giusti motivi) oppure quelli assegnati dal Giudice dell’esecuzione in presenza di una documentazione insufficiente o non completa.
Precedentemente alla riforma il termine era di 60 giorni, ad oggi per i pignoramenti successivi al Febbraio 2023 i termini sono stati ridotti a 45 giorni.
Anche rispetto a tale disposizione emerge la necessità di realizzare la speditezza della procedura esecutiva.
568 bis/568 ter cpc – “Vendita Diretta”
Il D.lgs.n.149/2022 ha introdotto l’istituto della vendita diretta da parte del debitore esecutato. Quest’ultimo può depositare, nel termine di 10 giorni dall’udienza ex.569 cpc, l’istanza per chiedere al giudice dell’esecuzione di fissare la vendita diretta dell’immobile oggetto di pignoramento secondo un prezzo non inferiore a quello stabilito nella perizia del Consulente Tecnico.
Bisogna precisare che accanto all’istanza va allegata anche un’offerta di acquisto e la cauzione che deve avere un importo non inferiore ad un decimo del prezzo offerto.
Il Giudice dell’esecuzione in udienza può procedere a disporre l’aggiudicazione dell’immobile al soggetto che ha presentato l’offerta.
Nel caso in cui l’istanza non dovesse essere ammissibile o il prezzo non venga versato nei termini, il giudice dell’esecuzione disporrà la vendita secondo il regime ordinario dell’esecuzione forzata.
L’ultimo comma del 569 bis cpc prevede che, previa istanza dell’aggiudicatario, il giudice dell’esecuzione può acconsentire al trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale ed al contempo consentire la trascrizione di questo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ex.586 cpc.
Tale istituto presuppone la necessità per il venditore di reperire un’acquirente che sia disponibile a presentare un’offerta per un prezzo pari a quello stabilito all’interno del documento peritale.
L’aspetto sicuramente più preoccupante della vendita diretta è quello di poter costituire uno strumento dilatorio per il debitore, ovviamente per poter dare un giudizio sul successo della vendita diretta bisognerà attendere le prime applicazioni nella prassi.
591 bis cpc – “Delega delle operazioni di vendita”
Questa norma per effetto della riforma del 2022 è stata adattato al nuovo istituto della vendita diretta, attraverso l’aggiunta di previsioni che tengano conto del fatto che la vendita avviene in assenza di opposizione dei creditori e di una procedura competitiva tra gli offerenti.
Il nuovo comma decimo, prevede che il delegato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita deve depositare un rapporto in cui elenca in modo riepilogativo le attività svolte.
Siccome le attività di vendita diretta sono affidate al professionista delegato addetto alla vendita, in ossequio alla necessità di garantire la trasparenza della procedura di esecuzione immobiliare, il 179 quater disp.att.cpc prevede che la distribuzione delle procedure ai singoli professionisti iscritti agli elenchi tenuti presso il Tribunale non può superare il 10% del totale degli incarichi che sono stati attribuiti all’ufficio.
Adesso è necessario parlare delle norme antiriciclaggio che fanno riferimento all’esecuzione immobiliare e che sono state anch’esse modificate dal D.Lgs.n.149/2022.
La Riforma Cartabia ha stabilito all’articolo 585 cpc che l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false e mendaci, deve fornire al Giudice dell’esecuzione o al Professionista addetto delegato alla vendita le informazioni prescritte all’Articolo 22 D.Lgs.n231/2007.
In questo modo il legislatore mira ad evitare che nelle liquidazioni coattive vengano impiegati proventi illeciti; infatti l’aggiudicatario dovrà compilare un modello dove si auto-dichiara titolare effettivo dell’acquisto e la provenienza somme utilizzate per compiere l’operazione economica nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo.
Sempre nell’intenzione di garantire una maggiore celerità dei procedimenti di esecuzione forzata, il legislatore ha voluto evitare di attribuire al professionista ulteriori compiti di controllo e verifica delle informazioni, restando comunque attento ad evitare che la verifica documentale diventasse fine a sé stessa.
Va però precisato che sono stati aggiunti obblighi antiriciclaggio più specifici in capo ai Soggetti Bancari i quali devono segnalare eventuali anomalie alla Banca d’Italia ed all’Unità di informazione finanziaria in presenza di operazioni sospette.
Dott. Andrea Parascandolo
Legal writer per astafox.com
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