Visura camerale per asta immobiliare: come si fa

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Pubblicato da: Redazione astafox.com

Oggi parliamo di cosa è e come si fa una visura camerale per un’asta immobiliare e cosa succede quando non viene allegata all’offerta.

Devi infatti sapere che per le persone giuridiche (società, enti, associazioni etc) ai fini della presentazione dell’offerta è necessario fornire una visura camerale o alcune volte il certificato camerale rilasciato dalla Camera di commercio oltre ad una serie di documenti che ti elencherò e comunque troverai nell’avviso di vendita puntualmente indicati.

Che cos’è la visura camerale per asta immobiliare?

La visura camerale è il documento contenente le informazioni sulle imprese italiane iscritte presso il registro tenuto dalle Camere di Commercio.

La visura camerale colleziona tutti i dati relativi alle imprese italiane, sia individuali che collettive, iscritte nel Registro delle Imprese.

Esistono due tipologie di visure catastali:

  1. Visura Storica = contiene tutte le informazioni passate sull’impresa, anche le modifiche che sono intervenute nel corso del tempo;
  2. Visura Ordinaria = contiene tutte le informazioni più recenti dell’impresa. Essa costituisce una fotografia allo stato odierno dell’impresa, mettendo in evidenza tutti i dati che la caratterizzano fino al giorno in cui è prelevata la visura.

Mediante la visura camerale gli investitori possono comprendere se l’impresa è in salute mentre i creditori hanno la possibilità di accertare se il soggetto verso il quale intendono procedere sia o meno dotato di beni utili a soddisfare la propria pretesa creditoria.

Contenuto della visura camerale per asta immobiliare

La visura camerale contiene al suo interno diversi dati:

  • Data di nascita dell’impresa;
  • Luogo in cui ha sede legale l’impresa;
  • Stato dell’attività dell’impresa;
  • Dati anagrafici dell’imprenditore o dei soci;
  • Informazioni sul capitale sociale;
  • Indicazioni degli amministratori, delegati, soci (cariche sociali);
  • Eventuale sussistenza delle certificazioni di qualità;
  • Partita IVA;
  • Codice del Repertorio Delle Notizie Economiche ed Amministrative (REA);
  • Numero dei dipendenti dell’impresa.

Se vuoi un modello di offerta, ti invito a leggere l’articolo fac simile offerta asta senza incanto.

A chi va richiesta la visura camerale?

La visura camerale va richiesta alla Camera di commercio a cui è iscritta l’impresa o la società ed ai fini del suo ottenimento è necessario conoscere almeno il codice fiscale dell’imprenditore individuale o la sua partita IVA.

Ad oggi esistono molti strumenti on-line che consentono di estrarre una visura camerale per un’asta immobiliare in pochi secondi e con pochi euro come ad esempio il sito del Registro delle Imprese.

Visura camerale ed aste giudiziarie

Dopo aver approfondito gli aspetti generali riguardanti la visura camerale, è necessario comprendere a cosa serva tale documento quando ci troviamo nell’ambito di un procedimento di vendita forzata.

Nell’avviso di vendita e nell’ordinanza di vendita, la persona giuridica interessata a presentare un’offerta per aggiudicarsi l’immobile può trovare tutte le indicazioni necessarie per garantire la validità della stessa offerta.

Ecco i documenti che di solito vengono richiesti:

  • Visura camerale della società offerente;
  • Certificato dell’attribuzione dei poteri all’amministratore rilasciato dalla Camera di commercio;
  • Verbale dell’assemblea dei soci dalla emerge l’autorizzazione all’acquisto;
  • Firma + Timbro o Firma digitale della società giuridica offerente;
  • Firma digitale del legale rappresentante quando la vendita è telematica;
  • Codice fiscale e carta d’identità del legale rappresentante;
  • 2 marche da bolle di importo pari a 16 Euro.

Fai attenzione non dovrai depositare tutti questi documenti ma solo quelli richiesti dall’avviso di vendita!

Sappi però che non tutti gli avvisi di vendita sono uguali alcuni chiedono documenti che altri non chiedono!!!

Come è facilmente comprensibile, questi documenti sono tutti volti a far emergere che il rappresentante legale della società ha la piena legittimazione ad offrire per conto della persona giuridica e che l’offerta sia riconducibile alla società.

Ovviamente è importante leggere con attenzione l’avviso di vendita e l’ordinanza al fine di comprendere quali documenti allegare all’offerta, in modo tale da impedire a valle eventuali tentativi del professionista delegato alla vendita, altri offerenti oppure del debitore esecutato volti a far dichiarare l’inammissibilità dell’offerta.

Nel caso in cui venga dichiarata inammissibile l’offerta, l’impresa ha 20 giorni dalla comunicazione o conoscenza della dichiarazione di inammissibilità per far valere i suoi diritti, laddove ritenga che siano stati lesi tramite apposito ricorso.

Quali sono le conseguenze di un errore nel deposito dei documenti?

Ora che abbiamo capito cosa è la visura camerale cerchiamo di andare oltre.

Poniamo il caso di un errore nel deposito dei documenti.

Facciamo un esempio pratico: Tizio deposita la visura camerale in luogo del certificato camerale (o viceversa), in questo caso è prevista l’invalidità dell’offerta?

Teoricamente si.

Nel senso che un offerente ben potrebbe essere escluso perché ha depositato una visura camerale in luogo di un certificato camerale oppure semplicemente una visura camerale non aggiornata!

Nonostante spesso mi sia capitato di assistere alla dichiarazione di invalidità di un’offerta a seguito dell’errore nel deposito della visura cautelare in luogo del certificato e viceversa, ritengo che questa sia una carenza assolutamente sanabile.

Credo francamente che una simile carenza non possa essere in alcun modo assimilabile ad un vizio insanabile!

Questo perché la documentazione appena indicata serve esclusivamente a ricollegare l’offerta alla società offerente – circostanza che potrebbe essere verificata anche successivamente!

Del resto, il nostro codice di procedura civile all’articolo 182 dispone che, in caso di difetto di rappresentanza o autorizzazione (manca la procura, ad esempio), le parti possono sanare tale vizio successivamente senza alcun problema.

Se tanto vale in un procedimento civile, non si vede perché non debba valere nell’esecuzione forzata e nel subprocedimento di vendita.

Nonostante ciò è sempre consigliabile leggere con attenzione il contenuto dell’ordinanza di vendita e dell’avviso di vendita, in modo tale da evitare a priori spiacevoli esclusioni o rivendicazioni da parte degli altri offerenti o del debitore esecutato.

Quali sono le conseguenze del mancato deposito dei documenti?

Personalmente ritengo che la mancata allegazione dei documenti relativi alla rappresentanza non produca l’inammissibilità dell’offerta, mi sembra assolutamente sanabile tale mancanza ma va ricordato che in alcuni avvisi di vendita e/o ordinanza di vendita potrebbero esplicitamente comminare l’inammissibilità dell’offerta priva degli anzidetti documenti.

Pertanto è sempre consigliabile produrre il documento richiesto nell’avviso di vendita e, nel dubbio, anche il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio.

Infatti, il solo certificato, rilasciato su carta intestata, filigranata e bollata della Camera di Commercio solo se la società richiedente è in regola con il pagamento dei diritti annuali (comma 35 art. 24 L. 449/97 come modificato dall’art. 17 L. 133/99) ha valore legale di certificazione mentre la visura non ne ha.

Attenzione: i documenti che abbiamo precedentemente menzionato non sono predeterminati dalla legge, quindi è possibile che di asta in asta questi possano differire.

Infatti a tal proposito la Cassazione civile con sentenza n.24570/2018 ha affermato che l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis dello specifico sub-procedimento in cui quella si concreta, e alla stessa deve darsi piena ed incondizionata ottemperanza.

Andrea Parascandolo

Per approfondimenti puoi leggere: “Offerta all’asta per una società: come fare + 1 consiglioOfferta d’acquisto asta: certificato camerale o visura camerale?

Scopriamo insieme l’ Avviso di vendita: cos’è e dove trovarlo

Per sapere tutto sulle aste telematiche si legga l’articolo sulla vendita telematica

Per comprendere come fare un’ offerta di acquisto all’asta per una società leggi anche “Offerta all’asta per una società: come fare“. Se invece vuoi sapere come preparare un’ offerta in busta chiusa puoi leggere l’articolo “Offerta in busta chiusa per l’asta: come prepararla?”.

Se vuoi sapere quando un’offerta d’acquisto all’asta può essere ritenuta nulla leggi l’articolo Offerta d’acquisto nulla: quando, come e perché?

Vuoi approfondire i rimedi a disposizione del potenziale offerente la cui offerta sia dichiarata invalida e inammissibile leggi “Offerta invalida: come opporsi?

Una volta presentata l’offerta essa non è più ritirabile salvo rare eccezioni, ne parliamo in questo articolo.

Per approfondire i principali rimedi per contestare un’asta giudiziaria che sia stata irregolare o viziata leggi l’articolo “Opposizione all’asta giudiziaria: come si fa”

Se vuoi saperne di più sul perché l’acquisto all’asta è l’acquisto più sicuro leggi anche l’articolo “Acquistare all’asta è sicuro”. Per comprendere meglio il motivo per il quale acquistare all’asta è conveniente leggi “acquistare all’asta è conveniente”. Per scoprire come funziona un’ asta giudiziaria leggi anche l’articolo “Come funziona un asta giudiziaria 

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