In questo articolo ci chiediamo se e quando un figlio può comprare la casa dei genitori all’asta.
Partiamo dal presupposto che:
- tutti possono partecipare all’asta
- anche il creditore può partecipare all’asta
- il figlio può comprare la casa all’asta dei genitori
- l’unico che non può ricomprare la sua casa all’asta è il debitore
Una volta messi i “puntini” sulle i cerchiamo di comprendere come può il figlio comprare la casa all’asta dei suoi genitori e quali limiti prevede la legge in merito.
Casa all’asta può comprare il figlio
L’articolo 581 c.p.c. fa divieto al solo debitore di ricomprare la sua casa all’asta.
Questo significa che sia la moglie del debitore sia il figlio del debitore possono ricomprare la casa all’asta del medesimo senza alcun problema.
Addirittura anche la società del debitore può comprare la casa all’asta dello stesso.
Facciamo qualche esempio.
Mettiamo che Carla e Renato abbiano una casa all’asta.
Giovanni, loro figlio, vuole comprare la casa all’asta dei genitori.
Di conseguenza presenta un’offerta telematica o a busta chiusa e gareggia per la gara.
Anche se l’offerta di Giovanni potrebbe essere “astrattamente” riconducibile ai debitori non vi è alcuna possibilità per il delegato di dichiarare inammissibile l’offerta.
Ovviamente caso diverso è quello in cui Giovanni, ad esempio, si sia fatto pagare la cauzione dalla madre e dal padre.
Di conseguenza, occorre stare veramente attenti a che l’offerta non sia riconducibile ai debitori, nel cui caso la stessa potrebbe essere dichiarata effettivamente inammissibile.
Difatti, un figlio può comprare la casa dei genitori all’asta ma senza che gli stessi figurino in alcun modo nell’acquisto!
Casa all’asta può comprare il figlio: Come fare?
Abbiamo detto che il figlio può comprare all’asta la casa del padre e della madre.
Vediamo adesso come non sbagliare.
n. 1: La cauzione deve essere versata dal figlio stesso
Di conseguenza non può esserci una cauzione versata da parte di uno dei genitori esecutati
n. 2: Il bollo (per assurdo) deve essere versato dal figlio stesso
Anche qui pur trattandosi di € 16,00 non è consentito il pagamento da parte dei debitori
Insomma, è FONDAMENTALE che all’offerta non ci sia alcun riferimento agli stessi e, per assurdo, nemmeno ai loro nomi (gli offerenti di regola non dovrebbero conoscere i dati sensibili degli esecutati).
Offerta dichiarata inammissibile: come reagire?
Mettiamo che la tua offerta venga dichiarata inammissibile in quanto secondo il delegato la stessa è riconducibile ai debitori esecutati.
In questi casi potrebbero esserci comunque i presupposti per impugnare l’esclusione.
Devi infatti sapere che gli offerenti hanno la possibilità di presentare ricorso avverso l’illegittima esclusione dinnanzi al Giudice dell’Esecuzione con cui possono chiedere la ripetizione dell’incanto in cui sono stati illegittimamente esclusi.
Avvocato Daniele Giordano
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