Condanna ex art. 587 c.p.c. anche senza “avvertimento”

condanna aggiudicatario inadempiente
Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Nell’articolo odierno commentiamo la sentenza n. 31466 della terza sezione (26 06 2024) della Cassazione civile con la quale è stato stabilito che:

In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l‘emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l’avviso di vendita contenga l’avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell’inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all’acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull’inapplicazione delle norme”

Il tema è quello della condanna ex art. 587 c.p.c. che segue al mancato pagamento del saldo prezzo in caso di vendita avvenuto a prezzo inferiore (ne abbiamo scritto qui).

La Cassazione si sofferma su un atipico caso in cui l’ordinanza di vendita, lex specialis del procedimento, probabilmente per mera omissione non indicava l’applicabilità dell’articolo 587 c.p.c..

In questi casi secondo la suprema corte l’aggiudicatario inadempiente può essere comunque condannato alla differenza tra la sua aggiudicazione e quella successiva, se inferiore.

Pertanto anche se l’ordinanza di vendita non indica la sanzione la stessa opera lo stesso, in quanto espressamente prevista dalla legge.

Come evitare la condanna dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c.?

Purtroppo ad oggi a meno che non vi siano motivi per chiedere la nullità della vendita e la revoca dell’aggiudicazione non vi sono possibilità di evitare la condanna dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c.

Ecco perché consigliamo ai nostri assistiti di non farsi trascinare nella gara tra gli offerenti oltre di quelle che sono le loro possibilità e di tenere conto sempre delle spese di acquisto accessorie di una casa che possono incidere non poco sull’acquisto.

Avv. Daniele Giordano

Per sapere in quali casi è possibile ottenere la revoca dell’aggiudicazione potresti leggere l’articolo “Risarcimento danni casa acquistata all’asta” e “Acquisto all’asta e vizi dell’immobile” dove affrontiamo il tema dell’aliud pro alio, idoneo ad ottenere la revoca dell’aggiudicazione.

l mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione e la contestuale decadenza dall’aggiudicazione non impedisce all’aggiudicatario sfortunato di riprovarci: parola della Suprema Corte!

Ne parliamo nell’articolo “Cassazione: l’aggiudicatario decaduto può presentare nuove offerte all’asta“.

Se vuoi sapere esattamente cosa fare dopo l’aggiudicazione dell’immobile all’asta leggi l’articolo “Cosa fare dopo l’aggiudicazione all’asta?“.

Certamente, oltre al versamento del saldo prezzo, dovrai chiedere, almeno secondo la maggior parte dei tribunali italiani, a pena di decadenza, l’assistenza del custode nella liberazione dell’immobile occupato.

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