Partecipare a un’asta giudiziaria comporta sempre una certa dose di attenzione e preparazione. Capita, però, che alcune aste vengano revocate, sospese o rinviate anche a ridosso della data fissata per la vendita. In questi casi, molti si chiedono: qual è la differenza tra asta sospesa e rinviata? Perché un’asta può essere sospesa all’improvviso e quali sono le conseguenze per chi ha già presentato un’offerta? In questo approfondimento spiegheremo nel dettaglio il tema asta sospesa – differenza tra asta sospesa e rinviata, analizzando cause, effetti e implicazioni pratiche.
Come avvocati specializzati in diritto delle aste, cercheremo di spiegarvi come funziona in maniera “tecnica” ma con esempi semplici e chiari. Se hai bisogno del nostro aiuto, leggi di più sulla nostra consulenza sulle aste immobiliari.
Che cosa significa “asta sospesa”?
L’asta sospesa è una vendita che, per una ragione specifica, non si tiene più nella data stabilita. In altre parole, la vendita viene revocata e l’annuncio sparisce dai portali, spesso senza ulteriori indicazioni. Le motivazioni possono essere molteplici, e vanno da accordi tra debitore e creditore fino a errori procedurali, opposizioni o problemi tecnici.
In alcuni casi, però, l’immobile torna nuovamente in vendita dopo alcuni mesi. Questo significa che la sospensione può essere temporanea, legata a un’esigenza momentanea di “congelare” la vendita, per poi eventualmente riprenderla.
Perché un’asta viene sospesa?
Una delle cause principali della sospensione è l’accordo tra debitore e creditore. Se il debitore riesce a saldare il debito prima della vendita, anche tramite pagamento rateale, la procedura può essere sospesa.
Nel caso in cui il pagamento sia completo, la procedura si chiude definitivamente e l’asta non sarà più fissata. Se invece il debitore ottiene di pagare a rate, la legge prevede la sospensione fino a 24 mesi (art. 624 bis c.p.c.). Durante questo periodo, tutte le attività – compresa la vendita – sono congelate. Se il debitore non paga regolarmente, la procedura riprende e l’asta potrà essere rifissata.
Un’altra causa frequente sono i problemi procedurali: opposizioni del debitore, errori nella perizia o nella pubblicità dell’asta, contestazioni da parte di terzi. Il Giudice dell’Esecuzione, valutando queste irregolarità, può decidere di revocare l’asta per risolvere il problema, con la possibilità di fissarne una nuova in seguito.
Che cosa significa “asta rinviata”?
L’asta rinviata non è cancellata, ma posticipata a una data successiva. Questo può avvenire per accordi tra le parti o per esigenze organizzative. A differenza della sospensione, nel caso di rinvio la vendita è semplicemente spostata nel tempo, senza chiudere la procedura.
Ci sono due modalità per rinviare un’asta già fissata:
- Sospensione concordata (art. 624 bis c.p.c.): richiesta da tutti i creditori titolati, con durata massima di 24 mesi. Va chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte.
- Rinvio “tardivo” (art. 161 bis disp. att. c.p.c.): può essere chiesto anche a ridosso della data della vendita, ma serve il consenso degli offerenti che abbiano prestato cauzione. In questo caso, la vendita viene rinviata, e si decide se restituire le cauzioni oppure mantenerle.
Asta sospesa – differenza tra asta sospesa e rinviata
Il tema asta sospesa – differenza tra asta sospesa e rinviata è fondamentale per chi partecipa attivamente alle aste. Ecco le principali differenze operative:
- Nell’asta sospesa, la vendita non si tiene più nella data prevista e l’annuncio viene ritirato. Potrebbe non essere più rifissata.
- Nell’asta rinviata, la vendita è spostata a un’altra data. La procedura resta attiva, e il partecipante potrà decidere se confermare l’offerta o ritirarsi, a seconda delle condizioni.
Un altro punto cruciale riguarda le cauzioni: nel caso di rinvio ai sensi dell’art. 161 bis disp. att. c.p.c., le cauzioni possono non essere restituite e la vendita riprendere con gli stessi offerenti. Invece, in caso di sospensione con cancellazione della vendita, le cauzioni vanno restituite.
Diritti degli offerenti in caso di sospensione o rinvio
Chi ha già presentato un’offerta e versato la cauzione ha diritto a essere tutelato. Se la vendita viene revocata nei 20 giorni precedenti il termine per la presentazione delle offerte, l’asta non può essere sospesa o rinviata senza il consenso dell’offerente (art. 161 bis disp. att. c.p.c.).
Questo significa che non è possibile annullare la vendita all’ultimo momento se l’offerente non acconsente. La legge protegge chi ha già investito tempo e denaro nella partecipazione.
Conclusioni operative
Per chi partecipa a un’asta, conoscere bene la differenza asta sospesa – differenza tra asta sospesa e rinviata è cruciale. La sospensione può significare la fine della procedura oppure un semplice blocco temporaneo, mentre il rinvio implica solo uno spostamento della data.
In entrambi i casi è consigliabile agire per tempo, conoscere le norme applicabili e tenere sotto controllo gli aggiornamenti pubblicati sul portale delle vendite. Evitare sorprese è possibile, ma serve attenzione ai dettagli e, se necessario, il supporto di un professionista esperto.
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