Il debitore esecutato, nell’ambito del pignoramento immobiliare, è la persona che sta perdendo la casa all’asta.
Detto in maniera molto semplice, è colui che sta subendo il pignoramento immobiliare ed il cui immobile sta finendo all’asta.
Debitore esecutato chi è?
Il debitore esecutato può essere una persona fisica (una persona in carne e ossa) o una persona giuridica (una società di persone, una società di capitali etc).
In un pignoramento immobiliare possono esserci anche più debitori esecutati.
Ad esempio nel caso in cui l’immobile sia di comproprietà dei coniugi che, anni prima, stipularono il mutuo: entrambi sono debitori esecutati.
Facciamo un esempio classico.
Tizio e la moglie hanno stipulato un mutuo con la Banca Alfa. Dopo alcuni anni, Tizio e Caia non pagano le rate del mutuo.
La Banca Alfa notificato atto di precetto e successivamente atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c.
Da quel momento Tizio e Caia possono essere definiti debitori, in quanto devono dei soldi a qualcuno, esecutati, in quanto un loro bene è oggetto di esecuzione.
Per comprendere bene il significato della parola “debitore esecutato” ricorda che “debitore” si intende la persona che “deve dei soldi a qualcuno” mentre per esecutato una persona i cui beni “sono sottoposti ad esecuzione forzata”.
Devi sapere che possono esistere debitori non esecutati e esecutati non debitori.
Debitori non esecutati ed esecutati non debitori: il caso del terzo proprietario
Non sempre il pignoramento immobiliare colpisce il bene di proprietà del debitore.
Alcune volte il pignoramento colpisce un bene di proprietà di terzi.
Si pensi al caso in cui Tizio e Caia, per ottenere il mutuo con Banca Alfa, abbiano chiesto, ed ottenuto, la garanzia ipotecaria dell’immobile di Mevia.
Mevia ha concesso in garanzia casa sua per “garantire” il pagamento di Tizio e Caia nei confronti di Banca Alfa.
Qualora i debitori non dovessero (più) pagare le rate del mutuo la Banca potrebbe pignorare l’immobile di Mevia, offerto, anzi tempo, in garanzia.
In questa esecuzione i debitori (che devono dei soldi alla Banca) resterebbero Tizio e Caia, ma l’esecutata (il cui bene è oggetto di esecuzione) sarebbe Mevia!
Altro caso, simile a quello descritto, è quello dell’acquisto revocato per frode.
Mettiamo il caso che Tizio e Caia abbiano sempre stipulato un contratto di mutuo con la Banca Alfa (che non ha iscritto alcuna ipoteca).
Vedendosi “alle strette” e a corto di denaro, i coniugi vendono l’immobile a Giulio con la speranza di far sparire la casa dal proprio patrimonio, prima che la Banca si accorga del mancato pagamento delle rate.
La Banca, accortasi del mancato pagamento delle rate, e verificata la vendita in sua frode, chiede al Giudice la revoca dell’acquisto da parte di Giulio ritenendo che tale acquisto sia stato posto in essere per imbrogliare la stessa ex art. 2901 c.c.
Il Giudice con sentenza dichiara che – in effetti – la vendita è stata compiuta in frode ai creditori e dichiara “inefficace” tale trasferimento nei confronti della Banca.
La Banca, successivamente alla sentenza, potrà pignorare l’immobile di Giulio.
Giulio sarà terzo proprietario esecutato (in quanto un suo bene è oggetto di esecuzione), debitori saranno sempre Tizio e Caia.
Avv. Daniele Giordano
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