Il figlio del debitore può partecipare all’asta? Cosa prevede la legge

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Pubblicato da: Avvocato Calì

Quando si parla di aste giudiziarie, una domanda ricorrente è: il figlio del debitore può partecipare all’asta? La risposta non è così immediata, e va affrontata con attenzione, analizzando la normativa in vigore. Spesso si teme che vi siano divieti assoluti per i familiari del debitore, ma in realtà il quadro è più articolato. L’obiettivo di questo approfondimento è offrire un’analisi completa, chiara e comprensibile, su ciò che la legge prevede in materia di acquisti all’asta da parte dei parenti del debitore, con particolare riferimento al figlio.

Come avvocati specializzati in diritto delle aste, cercheremo di spiegarvi come funziona in maniera “tecnica” ma con esempi semplici e chiari.

Chi non può comprare all’asta?

Partiamo dalle regole generali. L’articolo 571 c.p.c. stabilisce che il debitore non può acquistare il bene che è stato pignorato. La norma dice chiaramente: “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato”. Questo divieto ha lo scopo di impedire che il debitore riacquisti il suo stesso bene, vanificando l’effetto dell’esecuzione forzata.

Ma il divieto si applica solo al debitore in persona. La legge non vieta esplicitamente che parenti del debitore, inclusi i figli, possano presentare offerte. Tuttavia, resta un punto delicato da considerare: la partecipazione tramite interposta persona, cioè quando un soggetto fa un’offerta per conto del debitore. Questo, in linea teorica, non è ammesso, e può configurare una turbativa d’asta.

Il figlio del debitore può partecipare all’asta? Analisi pratica

Arriviamo al punto centrale: il figlio del debitore può partecipare all’asta? La risposta è , a condizione che agisca per sé stesso e non in nome o per conto del genitore. La legge non vieta ai figli del debitore di acquistare all’asta un immobile pignorato, ma vieta che lo facciano per conto del debitore, eludendo così la norma dell’art. 571 c.p.c.

In concreto, ciò significa che nessuno può presentarsi all’asta e fare un’offerta per conto del debitore. Tuttavia, se il figlio intende acquistare per motivi propri, e non esiste un accordo occulto con il genitore per ritrasferire successivamente l’immobile, l’operazione è perfettamente legale.

Naturalmente, dimostrare o escludere l’interposizione è complicato. La legge non prevede controlli specifici su rapporti familiari tra offerenti e debitori. Solo in caso di sospetto di irregolarità, si potrà parlare di offerta invalida o addirittura di nullità dell’aggiudicazione.

Casi pratici e limiti operativi

Nella pratica, il figlio del debitore può partecipare all’asta e aggiudicarsi il bene, a patto che:

  • Non vi sia una procura del padre/madre debitore.
  • Non vi siano accordi scritti con il genitore che attestino l’intento di acquistare per suo conto.
  • L’acquisto sia personale e non finalizzato a restituire il bene al debitore.

Anche le società del debitore possono legalmente partecipare, ma, di nuovo, solo se non ci sono manovre elusive finalizzate a rientrare in possesso del bene.

È utile sapere che nessuno deposita volontariamente prove di accordi occulti. Pertanto, l’eventuale violazione è difficile da dimostrare, e spesso non viene contestata.

Divieti speciali di acquisto all’asta

A parte i familiari, la legge vieta l’acquisto all’asta a:

  • Custodi giudiziari e professionisti delegati alla vendita.
  • Giudici dell’esecuzione.
  • Pubblici ufficiali coinvolti nella procedura.

Questi divieti sono previsti dall’art. 1471 c.c. e sono assoluti: l’acquisto è nullo nei casi più gravi e annullabile in altri.

Il creditore può comprare all’asta?

Diversamente dal debitore, il creditore può partecipare all’asta, o chiedere l’assegnazione del bene. In caso di acquisto, paga il prezzo alla procedura, ma se è l’unico creditore, i soldi rientrano nelle sue mani. Questo meccanismo è utile anche nelle cessioni di credito, per acquisire l’immobile a condizioni vantaggiose.

Conclusione

Riassumendo, il figlio del debitore può partecipare all’asta, ma solo per conto proprio. Non può agire per il genitore, né con accordi finalizzati a riottenere il bene. Anche se la legge è chiara, la verifica di eventuali violazioni è complicata, e nella prassi queste situazioni non vengono quasi mai contestate.

Per evitare rischi e agire in modo conforme alla normativa, è sempre consigliabile richiedere assistenza legale, soprattutto se si è familiari del debitore e si intende partecipare a un’asta giudiziaria.


 

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