In difetto di espressa previsione normativa ad hoc, dall’omesso o tardivo versamento del saldo prezzo non deriva per l’aggiudicatario inadempiente alcun ostacolo alla formulazione di offerte (ed alla partecipazione alla gara) in successivi esperimenti di vendita compiuti anche nel medesimo procedimento espropriativo: e tanto in coerenza con la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme, poste dal codice processuale (artt. 571, 579 cod. proc. civ.) o da disposizioni sostanziali (artt. 323, 378, 1471 cod. civ.), che sanciscono divieti di offrire o acquistare in vendita forzata, poiché in linea di principio comportanti limitazione alla generale libertà negoziale riconosciuta ad ogni individuo (così Cass. 13/02/2019, n. 4149).
Questo il principio di diritto affermato dalla Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 23338 del 26 luglio 2022 (Rel. Rossi R.).
La questione incidentalmente affrontata dagli ermellini verteva sulla possibilità, per l’aggiudicatario che non aveva pagato, nei termini, il saldo prezzo, di presentare nuove offerte di acquisto per la medesima asta.
Secondo alcuni, infatti, principi di economia processuale imporrebbero al giudice, e prima ancora al professionista delegato, di dichiarare tale offerta inammissibile (anche per evitare usi strumentali della procedura esecutiva immobiliare).
Non così per la Terza Sezione della Cassazione Civile che, con la pronuncia commentata, ribadisce la totale indifferenza di tale aspetto sulla regolarità delle successive offerte.
Pertanto, qualora una persona si aggiudichi un immobile all’asta e non paghi il saldo prezzo nei termini previsti dall’avviso di vendita e dall’ordinanza di vendita, perderà sì la cauzione, decadrà dall’aggiudicazione ma potrà, comunque, presentare una nuova offerta di acquisto alla successiva asta.
Avv. Daniele Giordano
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Se vuoi sapere esattamente cosa fare dopo l’aggiudicazione dell’immobile all’asta leggi l’articolo “Cosa fare dopo l’aggiudicazione all’asta?“. Certamente, oltre al versamento del saldo prezzo, dovrai chiedere, almeno secondo la maggior parte dei tribunali italiani, a pena di decadenza, l’assistenza del custode nella liberazione dell’immobile occupato.
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