Le spese condominiali arretrate, antecedenti al biennio in corso, non vanno pagate ai sensi dell’art. 63 bis disp. att. c.p.c. sia se si acquista all’asta che se si acquista una casa tramite una normale vendita.
La necessità di ribadirlo deriva dal fatto che la maggior parte degli Amministratori di Condominio, come raccontato nel presente caso reale, provano a chiederle e alcune volte riescono anche ad ottenerle, ai danni di aggiudicatari ignari. Sono l’avv. Daniele Giordano, esperto in aste immobiliari e saldo e stralcio, e vi spiegherò perché queste richieste sono illegittime.
In questo caso concreto, il nostro assistito si era visto richiedere il pagamento di una rilevante esposizione condominiale maturata prima dell’acquisto all’asta. Dopo aver esaminato i documenti, contestato le somme non dovute e avviato una trattativa con il legale del Condominio, la vicenda è stata definitivamente chiusa con il pagamento transattivo di soli 1.500 euro.
Una somma sensibilmente inferiore rispetto alle pretese inizialmente avanzate e accettata dal Condominio a saldo e stralcio delle spese straordinarie pregresse.
Questo risultato non è stato ottenuto semplicemente rifiutando il pagamento, ma ricostruendo con precisione la situazione contabile, distinguendo le spese effettivamente dovute da quelle riferibili al vecchio proprietario e facendo valere correttamente i limiti previsti dalla legge.
Chi acquista all’asta deve pagare le vecchie spese condominiali?
No, chi acquista un immobile all’asta non diventa automaticamente responsabile di tutti i debiti condominiali accumulati dal precedente proprietario.
Il principio applicabile è contenuto nell’art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui:
“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
La norma introduce quindi un limite preciso. Il nuovo proprietario può essere chiamato a rispondere, insieme al precedente proprietario, soltanto delle spese riferibili all’esercizio condominiale in corso al momento del trasferimento e a quello immediatamente precedente.
Tutto ciò che risale a gestioni ancora anteriori non può essere semplicemente riversato sull’aggiudicatario soltanto perché ha acquistato quell’appartamento.
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✉️ Iscriviti Ora| Periodo al quale si riferiscono le spese | Responsabilità dell’aggiudicatario |
|---|---|
| Gestione condominiale in corso | Le spese possono essere richieste al nuovo proprietario |
| Gestione immediatamente precedente | Opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 63 disp. att. c.c. |
| Gestioni ancora più risalenti (oltre due anni) | In linea generale restano a carico del precedente proprietario |
| Spese maturate dopo il decreto di trasferimento | Sono a carico del nuovo proprietario |
Occorre però prestare attenzione a un aspetto spesso trascurato: quando la legge parla di anno in corso e anno precedente, non si riferisce necessariamente all’anno solare.
Bisogna verificare l’effettivo esercizio contabile adottato dal Condominio. Alcuni condomìni, ad esempio, utilizzano una gestione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre altri adottano periodi diversi, come dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
È quindi indispensabile conoscere la data del decreto di trasferimento e confrontarla con l’inizio e la fine dei singoli esercizi condominiali.
Il caso reale seguito dall’Avv. Daniele Giordano di Astafox.com
Il nostro assistito aveva acquistato all’asta un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Milano.
Dopo l’aggiudicazione e il successivo trasferimento dell’immobile, era emersa una consistente posizione debitoria nei confronti del Condominio.
Come accade frequentemente, le somme richieste non erano state immediatamente separate in maniera chiara. Nel saldo venivano ricomprese poste di diversa natura, maturate in momenti differenti e durante la proprietà del precedente titolare dell’immobile.
Il Condominio pretendeva, in particolare, il pagamento di spese ordinarie riferite a più annualità e di rilevanti spese straordinarie deliberate o maturate prima del trasferimento della proprietà.
La questione era resa ancora più complessa dal fatto che alcune spese ordinarie relative ad anni precedenti erano state rese esigibili o formalmente contabilizzate soltanto nel settembre 2025.
Il rischio era che il nuovo proprietario, vedendo comparire tali importi nel rendiconto più recente, fosse indotto a ritenere che tutte le somme fossero automaticamente a suo carico.
Ma una spesa non diventa recente soltanto perché viene approvata, inserita in bilancio o richiesta in un momento successivo.
Occorre guardare alla sua origine, al periodo di gestione al quale si riferisce e, soprattutto per le spese straordinarie, al momento nel quale è stata adottata la delibera che ha approvato l’intervento.
La richiesta del Condominio e la nostra contestazione
Dopo aver ricevuto la documentazione, abbiamo ricostruito analiticamente la posizione del nostro assistito.
La scelta non è stata quella di negare indiscriminatamente ogni pagamento. Un’impostazione di questo tipo sarebbe stata poco credibile e avrebbe potuto irrigidire inutilmente il confronto con il Condominio.
Abbiamo invece distinto le spese ordinarie effettivamente dovute dalle spese straordinarie pregresse e dalle poste non opponibili all’aggiudicatario.
| Tipologia di somma richiesta | Posizione assunta |
|---|---|
| Spese ordinarie ricadenti nel periodo previsto dall’art. 63 | Disponibilità al pagamento nei limiti effettivamente dovuti |
| Spese ordinarie riferite a gestioni più risalenti | Contestazione della responsabilità dell’aggiudicatario |
| Spese straordinarie deliberate durante la precedente proprietà | Contestazione dell’obbligo di pagamento |
| Saldo complessivo privo di una chiara distinzione contabile | Richiesta di ricostruzione e separazione delle singole poste |
Con una comunicazione formale inviata al legale del Condominio abbiamo richiamato il contenuto dell’art. 63 disp. att. c.c. e contestato che il nostro assistito potesse essere chiamato a rispondere senza limiti di tutte le obbligazioni maturate prima del decreto di trasferimento.
Abbiamo chiarito che le spese ordinarie realmente dovute sarebbero state pagate, mentre le spese straordinarie sorte durante la precedente proprietà non potevano essere automaticamente addebitate al nuovo proprietario.
Il principio è importante: chi acquista all’asta subentra nella proprietà dell’immobile, ma non diventa per questo il successore universale del debitore esecutato.
L’aggiudicatario non eredita indistintamente tutte le obbligazioni personali del precedente proprietario.
Spese straordinarie: conta il momento della delibera
Per comprendere chi debba sostenere le spese straordinarie è necessario individuare il momento nel quale è sorta l’obbligazione condominiale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, innovazioni o interventi di ristrutturazione, l’obbligazione sorge generalmente quando l’assemblea condominiale approva definitivamente l’esecuzione dei lavori.
Non è quindi determinante soltanto la data nella quale viene richiesto il pagamento della rata.
Se i lavori sono stati deliberati quando l’immobile apparteneva ancora al debitore esecutato, l’obbligazione, nei rapporti tra venditore e acquirente, è normalmente riferibile al soggetto che era proprietario in quel momento.
Ciò non significa che ogni questione possa essere risolta guardando esclusivamente alla data della delibera. È sempre necessario coordinare tale principio con la responsabilità solidale prevista dall’art. 63 disp. att. c.c., verificando anche l’esercizio condominiale nel quale la spesa è stata contabilizzata.
Proprio per questo le richieste relative alle spese straordinarie devono essere esaminate caso per caso e non possono essere accettate sulla base di una semplice comunicazione dell’amministratore.
La proposta transattiva di 1.500 euro
Dopo aver contestato la fondatezza della richiesta relativa alle spese straordinarie pregresse, abbiamo valutato insieme al cliente la possibilità di chiudere la vicenda senza affrontare un giudizio.
Il fatto che una somma non sia riconosciuta come dovuta non impedisce infatti di formulare una proposta transattiva.
Una transazione può essere conveniente quando consente di eliminare definitivamente il rischio di un contenzioso, evitare ulteriori spese legali e ristabilire rapporti sereni con il Condominio nel quale il nuovo proprietario dovrà continuare a vivere.
Abbiamo quindi proposto il pagamento di 1.500 euro complessivi, specificando espressamente che:
la somma veniva offerta soltanto a titolo transattivo; non vi era alcun riconoscimento del debito; il pagamento avrebbe dovuto definire tutte le pretese relative alle spese straordinarie pregresse; il Condominio avrebbe dovuto rinunciare a richiedere qualsiasi ulteriore importo riferibile alle medesime poste.
Il legale del Condominio ha chiesto conferma che la proposta riguardasse esclusivamente le spese straordinarie e che le spese ordinarie effettivamente dovute sarebbero state regolarmente corrisposte.
Abbiamo confermato questa impostazione: le ordinarie sarebbero state pagate nei limiti dovuti, mentre la somma di 1.500 euro avrebbe chiuso ogni questione relativa alle straordinarie pregresse contestate.
Dopo la trattativa, il Condominio ha accettato la proposta.
La controversia si è quindi conclusa con il versamento di soli 1.500 euro a saldo e stralcio, evitando al nostro assistito di corrispondere l’intero importo inizialmente richiesto.
Risultato del caso reale
| Problema | Richiesta di pagamento di spese condominiali ordinarie e straordinarie maturate durante la precedente proprietà |
| Intervento | Ricostruzione contabile, distinzione delle singole poste e contestazione formale delle somme non dovute |
| Trattativa | Proposta transattiva senza riconoscimento del debito |
| Esito | Accettazione di 1.500 euro a saldo e stralcio delle spese straordinarie pregresse |
Perché non bisogna pagare subito ciò che chiede l’amministratore
Quando l’amministratore invia al nuovo proprietario il saldo dell’appartamento, è naturale pensare che quell’importo debba essere pagato integralmente.
In realtà, il prospetto contabile del Condominio fotografa il debito collegato alla precedente proprietà, ma non stabilisce automaticamente quale parte di quel debito sia opponibile all’aggiudicatario.
Il saldo contabile dell’unità immobiliare e il debito giuridicamente dovuto dal nuovo proprietario non sono necessariamente la stessa cosa.
L’amministratore potrebbe limitarsi a riportare tutte le somme non versate dal precedente condomino senza distinguere le annualità, la data delle delibere e la natura delle singole spese.
In altri casi, spese molto risalenti possono essere inserite in un rendiconto approvato dopo il trasferimento, dando l’impressione che si tratti di un debito recente.
Prima di pagare è quindi necessario chiedere il dettaglio delle singole voci e ricostruire il momento nel quale ciascuna obbligazione è sorta.
Quali documenti bisogna controllare?
Per verificare la fondatezza della richiesta non è sufficiente conoscere il saldo complessivo.
Occorre esaminare almeno il decreto di trasferimento, i rendiconti delle ultime gestioni, i relativi stati di riparto, il preventivo della gestione in corso e le delibere con le quali sono stati approvati eventuali lavori straordinari.
| Documento | Perché è importante |
|---|---|
| Decreto di trasferimento | Individua il momento dal quale l’aggiudicatario è divenuto proprietario |
| Rendiconti condominiali | Consentono di comprendere a quali esercizi si riferiscono le somme |
| Stati di riparto | Indicano l’importo attribuito alla singola unità immobiliare |
| Verbali assembleari | Permettono di individuare la data di approvazione delle spese straordinarie |
| Dettaglio delle rate | Consente di separare le somme scadute prima e dopo il trasferimento |
| Perizia di stima | Può contenere informazioni utili, ma spesso non aggiornate |
Solo attraverso questa ricostruzione è possibile stabilire se l’importo richiesto rientri realmente nella responsabilità solidale del nuovo proprietario.
Le spese condominiali arretrate all’asta indicate nella perizia sono sempre corrette?
No. La perizia di stima può riportare le informazioni comunicate dall’amministratore al momento del sopralluogo o della redazione dell’elaborato, ma tra la perizia e il decreto di trasferimento possono trascorrere molti mesi.
Nel frattempo possono essere approvati nuovi rendiconti, possono maturare altre rate, possono essere eseguiti pagamenti oppure possono essere deliberati nuovi lavori.
Inoltre, la perizia indica spesso il saldo complessivo del precedente proprietario senza precisare quale parte potrà essere effettivamente richiesta all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.
Per questo motivo, prima di partecipare all’asta, è sempre consigliabile acquisire una situazione aggiornata e comprendere quali spese potrebbero ricadere sul nuovo proprietario.
Dopo l’aggiudicazione, invece, è necessario pretendere una contabilità analitica, evitando di accettare richieste formulate in maniera generica.
Il decreto di trasferimento cancella anche le spese condominiali arretrate all’asta?
No, il decreto di trasferimento non cancella automaticamente le spese condominiali.
Con il decreto il giudice dispone normalmente la cancellazione delle ipoteche e della trascrizione del pignoramento, ma ciò non elimina la responsabilità prevista dall’art. 63 disp. att. c.c.
L’aggiudicatario potrà quindi essere chiamato a rispondere delle spese relative alla gestione in corso e a quella precedente, mentre potrà contestare le somme riferite a periodi più risalenti o non correttamente imputate.
Non è dunque corretto affermare che dopo l’asta tutte le spese condominiali siano cancellate. Allo stesso modo, è sbagliato sostenere che il nuovo proprietario debba pagare l’intero debito accumulato dal debitore esecutato.
Cosa fare quando arrivano richieste di spese condominiali arretrate?
La prima cosa da fare è evitare pagamenti affrettati e richiedere all’amministratore una ricostruzione completa delle somme.
La contestazione non dovrebbe essere generica. È preferibile indicare chiaramente quali poste vengono riconosciute, quali vengono contestate e per quali ragioni.
Quando una parte delle spese risulta effettivamente dovuta, può essere opportuno pagarla separatamente, indicando nella causale del bonifico l’esercizio e le rate alle quali il versamento si riferisce.
In questo modo si evita che il pagamento venga imputato dall’amministratore alle poste più vecchie o alle somme oggetto di contestazione.
Bisogna prestare attenzione anche alle richieste di rateizzazione. Chiedere di rateizzare l’intero saldo senza formulare riserve potrebbe essere interpretato come un riconoscimento della complessiva esposizione.
È quindi sempre preferibile contestare prima le somme non dovute e discutere soltanto dopo l’eventuale pagamento o la rateizzazione della parte riconosciuta.
È possibile non pagare completamente le spese arretrate?
Dipende dalla composizione del debito.
Se tutte le somme richieste si riferiscono a gestioni anteriori rispetto a quelle comprese nell’art. 63 disp. att. c.c., il nuovo proprietario può contestarne integralmente il pagamento.
Se invece una parte delle spese ricade nella gestione in corso o in quella immediatamente precedente, quella quota potrebbe essere legittimamente richiesta all’aggiudicatario.
Nel caso raccontato in questo articolo non abbiamo quindi promesso al cliente che non avrebbe pagato nulla.
Abbiamo svolto un lavoro più serio: abbiamo individuato ciò che era realmente dovuto, contestato ciò che non lo era e negoziato la chiusura delle spese straordinarie pregresse con soli 1.500 euro.
Conclusioni
Le spese condominiali rappresentano uno dei costi più sottovalutati da chi acquista un immobile all’asta.
Molti aggiudicatari ritengono che il debito venga interamente cancellato dalla procedura esecutiva. Altri, al contrario, pagano tutto ciò che viene richiesto dall’amministratore, temendo di iniziare un contenzioso con il Condominio.
Entrambe le impostazioni sono sbagliate.
La soluzione corretta consiste nell’esaminare i documenti, ricostruire gli esercizi condominiali, verificare la data delle delibere e distinguere le spese opponibili da quelle che devono restare a carico del precedente proprietario.
Il caso reale seguito da Astafox dimostra che una contestazione precisa e giuridicamente fondata può ridurre in modo significativo la somma richiesta.
Il nostro assistito non ha pagato indiscriminatamente tutti i debiti accumulati prima dell’asta. Ha corrisposto le spese ordinarie effettivamente dovute e ha chiuso la controversia relativa alle straordinarie pregresse con una transazione di soli 1.500 euro, accettata dal Condominio a saldo e stralcio.
Avvocato Daniele Giordano
Se hai acquistato un immobile all’asta e l’amministratore ti sta chiedendo il pagamento di vecchie spese condominiali, puoi richiedere l’intervento di un professionista esperto per comprendere quali somme siano davvero dovute.
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Domande frequenti sulle spese condominiali dopo l’asta
Chi compra all’asta deve pagare tutti i debiti condominiali?
No. L’aggiudicatario risponde, in via solidale con il precedente proprietario, soltanto dei contributi relativi all’esercizio condominiale in corso e a quello precedente. Le gestioni più risalenti non possono essere automaticamente poste a suo carico.
Per anno in corso si intende l’anno solare?
Non necessariamente. Occorre verificare il periodo di gestione adottato dal Condominio, che potrebbe non coincidere con il periodo compreso tra gennaio e dicembre.
Da quale data si calcolano le spese a carico dell’aggiudicatario?
Il momento rilevante è normalmente la data del decreto di trasferimento, con il quale l’aggiudicatario acquista la proprietà dell’immobile.
Le spese straordinarie deliberate prima dell’asta sono dovute?
Devono essere esaminate attentamente. In linea generale, nei rapporti tra vecchio e nuovo proprietario, le spese straordinarie gravano su chi era proprietario quando l’assemblea ha approvato definitivamente i lavori. Il principio deve però essere coordinato con la responsabilità solidale dell’art. 63 disp. att. c.c.
L’amministratore può chiedere il saldo complessivo del vecchio proprietario?
Può comunicarlo e richiederlo, ma ciò non significa che l’intero importo sia legalmente dovuto dall’aggiudicatario. Il saldo deve essere suddiviso per esercizio, natura della spesa e data di maturazione.
È possibile trovare un accordo con il Condominio?
Sì. Quando esiste una contestazione sulle spese pregresse, è possibile proporre una transazione senza riconoscere il debito. Nel caso seguito da Astafox, il Condominio ha accettato 1.500 euro a saldo e stralcio delle spese straordinarie contestate.


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