La cauzione per la partecipazione all’asta può essere versata da un amico, da un parente o da una persona estranea?
E’ questo quello che ci domandiamo oggi per capire effettivamente che conseguenze possa avere una cosa del genere sulla validità dell’offerta.
La questione è questa.
Vuoi partecipare ad un’asta immobiliare ma il tuo conto corrente è bloccato oppure non hai la liquidità necessaria per versare la cauzione?
Un tuo amico si offre per anticipare il pagamento della cauzione ed intende fare il pagamento dal suo conto corrente.
Il professionista delegato, ricevuta la contabile, effettivamente individua il pagamento della cauzione da parte di un terzo.
Nasce dunque l’interrogativo sulla validità dell’offerta.
Per maggiori informazioni sulla cauzione si legga: “importo della cauzione a quanto ammonta?” o anche “Cosa inserire nella causale del bonifico dell’asta?” e “Quanto tempo prima dell’asta va fatto il bonifico della cauzione?“
La cauzione versata da un terzo rende l’offerta all’asta invalida?
Teoricamente, nessuna norma vieta all’offerente di far versare la cauzione relativa alla sua offerta all’asta da parte di un terzo.
L’articolo 571 c.p.c. chiede unicamente che la cauzione venga versata e che sia pari ad almeno il 10 percento del prezzo offerto.
Da qui comprendiamo che un amico potrebbe tendenzialmente pagare la cauzione per te.
Anche il decreto ministeriale n. 32 del 2015 che regola le aste telematiche nulla prevede sulla personalità di chi versa la cauzione limitandosi, all’articolo 12, a prevedere che la cauzione sia versata (lett. l).
Insomma dal punto di vista normativo non si vedono grossi ostacoli a che la cauzione per l’asta venga versata da un parente, da un amico e dunque da un terzo.
Cauzione asta può essere versata da un parente: l’ordinanza di vendita
Premesso quanto precede, va compreso se possa esserci qualche problema in riferimento al contenuto dell’ordinanza di vendita e dell’avviso di vendita.
Ora noi sappiamo che il Giudice può, effettivamente, modellare la vendita e inserire disposizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge con suo provvedimento, che prende il nome di ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
Ora, questa ordinanza di vendita, effettivamente, come abbiamo visto in altri articoli, potrebbe chiedere un documento in più, come la visura camerale piuttosto che il certificato camerale o anche la dichiarazione di presa visione della perizia di stima.
Quindi in tutta sincerità ove da questo provvedimento emerga una volontà del Giudice di vincolare il versamento della cauzione alla persona dell’offerente (cui ricollego il difensore con procura speciale notarile) penso che a tale disposizioni occorra dare ascolto.
Si tenga inoltre conto che il pagamento della cauzione da parte di un terzo potrebbe anche creare problemi per quanto riguarda la normativa anti-riciclaggio non che questa abbia un diretto impatto rispetto alle operazioni di vendita.
Allora, posso chiedere ad un amico di pagare la mia cauzione per un’asta?
Per concludere il nostro discorso, è utile affermare che:
A. sarebbe preferibile pagare la cauzione direttamente dal conto dell’offerente
B. in casi di estrema urgenza o impossibilità non credo la legge impedisca il versamento della cauzione da parte di un terzo
C. in caso di esclusione per questa ragione si potrebbe valutare di presentare ricorso avverso l’illegittima esclusione
In questa situazione il provvedimento di esclusione può essere impugnato mediante la presentazione del reclamo al giudice dell’esecuzione, entro il termine di 20 giorni dalla sua adozione o dalla conoscenza.
Inoltre esso va utilizzato in tutte le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, con decreto, sia andato a risolvere le difficoltà sorte nell’ambito delle operazioni di vendita.
Avv. Daniele Giordano
Vuoi sapere come pagare il bollo telematicamente? Scoprilo nell’articolo “Pagamento bollo asta telematica: come fare?“
Sulla revoca dell’aggiudicazione si legga “Revoca dell’aggiudicazione motivi + 1 caso di studio“
Se vuoi invece approfondire la possibilità per l’aggiudicatario di chiedere il risarcimento dei danni per la casa acquistata all’asta siano essi derivanti dalla diversità dell’immobile acquistato rispetto a quello posto in vendita siano essi derivanti da danni successivi da parte dell’occupante leggi il nostro approfondimento giuridico “Risarcimento danni casa all’asta: cosa fare?”
Se paghi la cauzione in misura insufficiente, la tua offerta sarà invalida e non sarà possibile completare il pagamento della cauzione in un momento successivo. Tratto da una storia vera, ne parliamo nell’articolo “Cauzione insufficiente: il Tribunale di Bergamo da ragione ad Astafox.com“
Altro motivo ricorrente di esclusione è il versamento della cauzione a mezzo vaglia postale circolare. In merito puoi leggere “Cauzione vaglia postale: indebita l’esclusione“” oppure l’articolo “Vaglia postale per cauzione: il Tribunale da ragione all’offerente escluso” in cui raccontiamo la vicenda, accaduta ad una nostra assistita, che si è vista esclusa da un’ asta immobiliare per aver partecipato versando cauzione con vaglia postale circolare. Il Tribunale di Parma, all’esito del ricorso proposto da Astafox.com, ha annullato l’asta e revocato l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, ordinando la celebrazione di una vendita e ritenendo la precedente viziata dalla mancata partecipazione dell’offerente – ingiustamente – esclusa.