Sempre più persone decidono di partecipare alle aste giudiziarie per comprare immobili ad un prezzo conveniente.
In questo articolo vogliamo rispondere alla domanda chi può partecipare alle aste giudiziarie?
Tutti, solo poche persone, le società, le associazioni?
Tanti si domandano se possono partecipare ad un’ asta giudiziaria e in questo articolo proveremo a fare chiarezza sul regolamento delle aste giudiziarie immobiliari.
Ti anticipo che TUTTI possono partecipare alle aste in linea di principio.
Sia le persone fisiche che le persone giuridiche (società di persone, società di capitali, associazioni etc), salvo particolari divieti.
Pertanto tutti sono ammessi a offrire per l’acquisto di un immobile all’asta.
Tale capacità viene meno, come anticipato, solo quando si presentano particolari condizioni.
Così, ad esempio, il debitore esecutato che sta perdendo la casa all’asta, non può ri-acquistare il suo immobile facendone divieto espressamente l’articolo 571 del Codice di procedura civile.
Parimenti, non può comprare l’immobile venduto all’asta il Giudice dell’Esecuzione che coordina il pignoramento immobiliare dal quale quell’asta proviene essendo ciò impedito dall’art. 1471 c.c.
Come, pertanto, avrai compreso, salvo particolari divieti di volta in volta individuati dalla legge, tutti possono acquistare all’asta.
Partecipare ad un’asta giudiziaria: cosa dice la legge?
L’articolo 571 del Codice di procedura Civile al primo comma dispone “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma“.
Pertanto, secondo la legge, chiunque può partecipare alle aste giudiziarie.
Del resto, è nello spirito delle aste giudiziarie cercare la massima partecipazione possibile, massima partecipazione che è in grado di garantire, tramite la vendita competitiva, un soddisfacente realizzo.
Questo significa che anche le società, le associazioni e le altre persone giuridiche possono partecipare all’asta.
Chiunque può partecipare alle aste giudiziarie tranne, come anticipato, in primo luogo, il debitore che sta perdendo il suo immobile all’asta.
Il divieto è motivato logicamente dall’esigenza di impedire che il debitore che sta perdendo casa possa “ri-comprarla” all’asta, ingannando, in tale maniera, il recupero forzoso avviato dalla banca creditrice.
Altri divieti, previsti dalla legge, sono giustificati, ad esempio, dalla particolare imparzialità che deve connotare un soggetto, imparzialità che non gli consente di acquistare quel dato immobile, nemmeno all’asta (ad esempio l’articolo 1471 c.c.).
In conclusione, salvo particolari divieti, tutti possono acquistare all’asta.
Se vuoi sapere se i cittadini stranieri, comunitari ed extra comunitari, possono partecipare alle aste immobiliari puoi leggere l’articolo “Cittadini stranieri e aste giudiziarie: come funziona?” in cui spieghiamo per quali cittadini non occorre alcuna verifica particolare (ad esempio quelli comunitari) e per quali invece la situazione esige qualche verifica in più.