Casa comprata all’asta e utenze: cosa sapere

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Pubblicato da: Avv. Daniele Giordano

Oggi cerchiamo di affrontare una delle questioni che più spesso si presentano in capo a chi ha intenzione di partecipare ad un asta per aggiudicarsi un’immobile o chi ha già partecipato con successo alla procedura esecutiva…

Come bisogna comportarsi riguardo alle utenze non pagate dal debitore esecutato? Conviene effettuare una voltura?

Partiamo con una premessa, la questione è meno complicata di quanto sembra; infatti la situazione dell’aggiudicatario è simile a quella di chi compra un immobile nel libero mercato, potendo procedere alla voltura senza alcun problema.

Quindi supponiamo che la vendita giudiziaria si è conclusa con successo, l’aggiudicatario ha espletato tutte le formalità richieste per comprare l’immobile oggetto di procedura esecutiva, il giudice provvede ad emettere il decreto di trasferimento che è l’atto mediante il quale si attesta definitivamente il passaggio di proprietà dell’immobile che in precedenza apparteneva al debitore esecutato.

Dal momento successivo al deposito in cancelleria dell’atto, per l’aggiudicatario arriva il momento di occuparsi della voltura delle utenze.

Casa comprata all’asta e utenze: Perchè è preferibile una voltura al subentro?

L’aggiudicatario dopo l’asta opta per una voltura in luogo del subentro siccome ciò gli permette di proseguire con la precedente fornitura, senza subire il distacco del contatore che invece sarebbe richiesto nell’ipotesi del subentro.

Una volta che l’aggiudicatario avrà proceduto alla voltura potrà liberarsi dallo spettro di qualsivoglia forma di rivendicazione da parte dei gestori.

Voltura: consiste nel cambio di intestazione di un contratto relativo ad un’utenza luce e gas ancora attiva e non comporta interruzioni nel servizio di fornitura dell’energia o del gas. In altre parole, è possibile richiedere la voltura solo nel caso in cui il contatore è attivo, il contratto di fornitura non è mai stato interrotto e si vuole semplicemente sostituire l’intestatario dell’utenza.

Subentro: il subentro è la richiesta di riattivazione di un contatore disattivato a seguito della cessazione del contratto di fornitura luce e/o gas da parte del precedente intestatario.

L’aggiudicatario dovrà pagare le utenze?

NO, l’aggiudicatario non è tenuto a pagare i debiti di luce e gas del precedente occupante; infatti, per i debiti sorti precedentemente al decreto di trasferimento risponde solo e soltanto il debitore esecutato, con i gestori che potranno agire in giudizio calcolando le more solo con riguardo al precedente occupante.

La regola che abbiamo appena esposto, non vale soltanto per le utenze di luce e gas ma anche per tutte gli altri contratti stipulati dall’occupante come ad esempio : wi fi ed elettricità.

Nb. Unica ipotesi in cui c’è un trasferimento del debito in capo al nuovo acquirente è quando il consumo di alcune utenze (Ex.gas, acqua) sono comprese nelle spese condominiali. In tal caso l’aggiudicatario dovrà sostenere le rate condominiali del debitore, relative all’anno precedente ed a quello in corso.

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Nell’articolo “E’ possibile intestare la casa comprata all’asta ad altri?” ci chiediamo se sia possibile intestare, dopo l’aggiudicazione, la casa ad una terza persona.

Se vuoi approfondire l’argomento ribassi d’asta ossia su quel meccanismo per il quale il valore dell’immobile viene progressivamente ridotto, successivamente ad ogni asta deserta, leggi l’articolo “Ribassi d’Asta: cosa sono?”.

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